Danno erariale
Condannato il dottor Jekyll e mr Hyde della P.A.
Primo dirigente presso la ASL e contemporaneamente dipendente del Ministero dell'Istruzione, percepiva un doppio stipendio per un totale di 887.392,11 euro come se nulla fosse.
Non importa se sei un professionista in grado di lavorare per due. Se sei alle dipendenze pubbliche ciò che fai è illegittimo e devi restituire parte dello stipendio.
Nela vicenda coinvolto un Medico dipendente della A.S.L. di Firenze che svolgeva contemporaneamente, e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attività di docenza stipendiata dal Ministero dell’Istruzione.
L’episodio che si è concluso con una pronuncia della Corte dei Conti, sezione Toscana, il 28 maggio ha visto il medico condannato a risarcire un danno verso la A.S.L. pari all’indennità di esclusività erogata dalla stessa e percepita nel tempo in cui pendevano i due incarichi.
Come noto, nel nostro ordinamento è previsto il divieto di cumulo di impieghi pubblici e tale divieto è inderogabile.
L’incompatibilità tra i due lavori è quindi assoluta ed a prescindere dalla dimostrazione del pieno e corretto svolgimento del lavoro principale (dirigente medico di 1° livello).
Da questo presupposto, che non ammette prova contraria, è disceso direttamente ed inevitabilmente un danno, consistente proprio nell’aver privato l’amministrazione di appartenenze della piena ed esclusiva forza lavorativa del pubblico dipendente.
Essendo anche insegnante di ruolo, il provvedimento dichiarativo di cessazione dall’impiego precedente era atto dovuto, con effetto dal momento stesso in cui è instaurato il nuovo rapporto.
Tutto ciò è mancato proseguendo per anni lo stato di occultamento.
Il comportamento del Medico quantomeno colposo oltre ad essere illecito disciplinare è in questo caso regolato da un principio di fondo che si applica al rapporto di lavoro pubblico in esclusività: per meritarti l’indennità aggiuntiva devi impiegare tutte le energie lavorative.
A nulla sono valse le eccezioni del medico fondate sulla circostanza che l’insegnamento si svolgeva in orario serale e fuori dalla prestazione sanitaria.
887.392,11 euro, questo l'importo totale percepito dal doppio dipendente pubblico di cui:
- €. 175.560,70 per lo svolgimento dell’attività di insegnante, in costanza di rapporto di impiego pubblico di ruolo presso un’Azienda Sanitaria;
- € 711.831,41) da parte dell’Amministrazione Sanitaria di appartenenza.
La Procura in via principale ha chiesto la condanna al pagamento, a favore dell’Azienda Sanitaria di Firenze, della somma di € 103.330,10. In subordine sulla quantificazione del danno, inoltre la Procura ha precisato che nel caso di un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che ha svolto contemporaneamente le funzioni di dipendente di ruolo del Ministero dell’Istruzione, le possibili alternative alla determinazione equitativa del danno erariale, nella misura della indennità di esclusività, intesa come esclusività del rapporto, sono due:
- il danno patrimoniale diretto, consistente nelle somme illegittimamente percepite (€. 175.560,70) per lo svolgimento dell’attività di insegnante, in costanza di rapporto di impiego pubblico di ruolo presso un’Azienda Sanitaria;
- oppure, a contrario, il complesso degli importi erogati (€ 711.831,41) da parte dell’Amministrazione Sanitaria di appartenenza, ad un dipendente “infedele”, che ha violato il divieto di porre le proprie energie lavorative a disposizione unicamente della propria Amministrazione.
A fronte di tali richieste il Collegio ha ritenuto di addebitare in via equitativa al convenuto l’importo di €. 103.330,10 oltre rivalutazione monetaria e gli interessi.
Luca Tosto
(31 maggio 2014)
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