Corte dei Conti
Quando l'affidamento di servizi e beni pubblici senza gara integra un danno erariale
La responsabilità va ascritta ai vari Uffici e vertici della P.A. che hanno partecipato al circuito deliberativo.
La Corte dei Conti, con la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Toscana, 12 febbraio 2015, n.21, fa il punto della responsabilità degli amministratori per l’affidamento di concessioni e servizi pubblici senza gara e soprattutto per corrispettivi non aderenti alle reali condizioni di mercato, con danno erariale.
La questione prende le mosse da un affidamento a trattiva privata e dal suo rinnovo negli anni della gestione del servizio bar interno ad un ospedale Toscano. La Corte dei conti, dopo aver rilevato che un siffatto contratto integra una concessione di servizio e di beni pubblici e che pertanto il relativo contratto avrebbe dovuto seguire la normativa di stampo pubblicistico per l’affidamento degli appalti e concessioni di servizi (ex art. 30 co.3 del codice degli appalti d.lgs. 163/2006), accertato il grave squilibrio tra il correspettivo dovuto alla amministrazione e il volume del fatturato generato dal servizio, valutati anche, correttamente, i prezzi di mercato generati da altri affidamenti simili, ha dichiarato la responsabilità erariale dei dirigenti della AUSL che stipularono e non impedirono il rinnovo del contratto a condizioni sostanzialmente irrisorie e fuori mercato.
La sentenza è di particolare importanza non solo per la quantificazione del danno erariale (mancato corrispettivo che ci si sarebbe aspettati da una corretta gestione economica del bene secondo diremmo i canoni del “buon padre di famiglia” o del buon amministratore) ma perché attribuisce la relativa responsabilità a tutti i vari uffici e organi dell’amministrazione coinvolti nel circuito deliberativo.
In questa ottica, sono dichiarati responsabili i vari dirigenti che si sono susseguiti nelle titolarità degli uffici sia in relazione alla stipula del contratto senza gara e a prezzo non in linea con il mercato, sia di quanti, negli anni, in ragione del loro ufficio non ne hanno impedito il rinnovo; ma la responsabilità è anche affermata, a chiare lettere, nei confronti dei direttori generali cui compete “ in particolare, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, i rendimenti e i risultati, la corretta economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa (art. 3, co. 6 D.Lgs. 502/1992), poteri di gestione ulteriormente rafforzati dai decreti correttivi successivi al 1992.
Per il Giudice contabile, peraltro, la responsabilità “apicale” del direttore generale non scherma quanti hanno comunque adiuvato o omesso; e così è dichiarato responsabile anche il direttore amministrativo (per avere supportato il direttore generale) e i membri del Collegio Sindacale per non aver formulato le dovute osservazioni in riferimento alle modalità di affidamento del servizio, tanto più oramai in casi del genere compiuti in chiara violazione dei principi previsti dalla normativa sulla contrattualistica pubblica più che consolidati e cristallizzati al momento della conclusione del contratto.
Paolo Pittori
(1 aprile 2015)
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