Corte dei Conti
Aeroporto di Roma Urbe: funzionario ENAC sottraeva somme riscosse per diritti aeroportuali ed antincendio
Riceveva i pagamenti e ne rilasciava ricevuta, poi utilizzava una copia della stessa bolletta indicando un importo inferiore trattenendo la differenza. Condanna di Euro 245.518,34.
Un danno di € 245.518,34 cagionato da un funzionario dell’ENAC che non riversava nella contabilità dei registri di cassa le somme ricevute a titolo di diritti aeroportuali e di servizio antincendio, questo il tema oggetto di accertamento da parte della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Lazio, definito con sentenza del 24.11.2014 n. 828.
Il funzionario riceveva i pagamenti riscossi per conto dell'Ente e ne rilasciava ricevuta, ma al momento di riversare in cassa l’importo riscosso il medesimo utilizzava una delle altre due copie della medesima bolletta (per ciascuna ne aveva a disposizione tre copie), nella quale indicava un importo diverso, inferiore a quello effettivo, che riversava nelle casse dell’ente, trattenendo la differenza.
Inutile è stato il tentativo della difesa del convenuto di ottenere dal Giudice contabile la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale anch'esso avviato in quanto per giurisprudenza consolidata quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso (mancando la norma che a ciò obblighi il Giudice della responsabilità e per la mancanza di una imprescindibile pregiudizialità logico giuridica tra i processi), ma potrebbe esserlo soltanto ove il Giudice della responsabilità ritenga discrezionalmente che ne risulti l’opportunità processuale.
Altresì inutile è stato addurre quale esimente la circostanza che il funzionario lasciasse in ufficio i blocchetti di ricevute già vergate, che poi venivano utilizzate da altri. Tale fatto, precisa la Corte dei Conti, non ha certo valore scusante e potrebbe essere semmai valutato se adeguatamente provato, quale ulteriore elemento a sostegno della gravità della colpa nelle condotte tenute dal convenuto.
A giudizio del Corte è evidente la colpa ed il danno arrecato all’Amministrazione e, pertanto il funzionario è stato condannato alla restituzione all’ENAC dell’intera voce di danno contestato - parametrato sulle somme per le quali è stato provato in atti il mancato riversamento - pari ad € 245.518,34.
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Enrico Michetti
La Direzione
(30 novembre 2014)
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