Corte di Cassazione
Minimoto: la vendita senza istruzioni è reato
La sicurezza non è un optional. Il Consumatore deve essere informato dei rischi e dei modi di utilizzo.
Le “minimoto” sono un gioco, un passatempo, ma molti non sanno che esse possono creare problemi di natura giuridica, anche dal profilo penale.
In particolare, la normativa vigente e la giurisprudenza di legittimità hanno avuto modo di concentrare la loro attenzione sulle problematiche inerenti la sicurezza di questi mezzi. La Cassazione, sez. III, ha posto fine (con la sentenza n. 20253/2014) ad una controversia avente ad oggetto il reato di cui agli artt. 107, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del Consumo). Un commerciante non ottemperava all’obbligo di apporre sulle minimoto le adeguate avvertenze redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile, in lingua italiana, sui rischi connessi all’uso delle stesse.
La materia è regolata da normative comunitarie e nazionali che hanno recepito i contenuti delle direttive CE sia sotto il profilo della sicurezza meccanica e motoristica che sotto il profilo della compatibilità elettromagnetica.
Potreste pensare: che esagerazione! E invece queste moto sono delle vere “schegge”, raggiungono i 50 km/h, non possono essere considerate come giocattoli. La loro circolazione è vietata su strada o spazi pubblici. La Commissione europea ne ha vietato l’uso ai minori di 14 anni, prescrivendo che tale divieto debba essere riportato nei libretti di istruzioni o nelle avvertenze del consumatore, così deve essere indicato, come informazione di utilizzo e prevenzione dei rischi, la raccomandazione dell’utilizzo del casco.
Gli Ermellini hanno affermato che: “Le minimoto immesse nel mercato devono essere quindi corredate da un libretto di istruzioni che indichi le informazioni essenziali per l’utilizzo e prevenire i rischi durante l’uso del prodotto. Secondo l’art. 107 D.lgs. n. 206 del 2005, i prodotti venduti in Italia, devono essere corredati di istruzioni redatte in lingua italiana, e in mancanza, la traduzione può essere fatta a cura del fabbricante, del suo mandatario o di chi introduce la macchina in Italia, tuttavia, anche il distributore del prodotto, è assoggettato agli obblighi della direttiva ( 98/37/CE)”.
In conclusione, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la commercializzazione delle cd. “minimoto”, in violazione dell’ obbligo normativo di apporre sulle stesse informazioni sull’uso e sui rischi redatte in lingua italiana, integra il reato - previsto dall’art. 112, comma 3, Codice del Consumo - di inottemperanza agli specifici provvedimenti emanati a norma dell’art. 107, comma 2, lett. b, stesso Codice, e non invece l’illecito amministrativo contemplato dal precedente art. 12, comma 1, per l’ipotesi di omissioni di carattere generale relative alle informazioni dovute ai consumatori.
Gianmarco Sadutto
(13 settembre 2014)
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