Danno erariale
Quella tangente dei finanzieri lunga 23 anni
Bustarelle richieste nel 1991 in cambio di verifiche fiscali favorevoli. Condannati gli ormai vetusti militari.
La Corte dei Conti, sezione Liguria, con la sentenza 109/2014 del 16 settembre, ha condannato in solido fra loro quattro militari appartenenti al Nucleo Regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Genova al risarcimento del danno di € 20.658,28 a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dalle indagini era emerso che i quattro finanzieri - che oggi hanno M.A. 77 anni, G.G. 61 anni, M.G. 62 anni, P.G. 74 anni - nel corso di una verifica fiscale svolta nel periodo marzo/maggio 1991, abusando dei propri poteri ed in concorso fra loro, avevano indotto gli amministratori delegati di una società e il direttore amministrativo nonché incaricato della tenuta della contabilità a consegnare loro indebitamente la somma di 40.000.000 lire per eseguire una verifica con modalità favorevoli alla ditta verificata.
In merito al danno cagionato alla finanza pubblica, (in sede penale erano stati assolti per prescrizione), i militari negavano senza scrupoli nonostante i cospicui depositi sui rispettivi conti correnti che erano stati fatti negli stessi giorni della presunta concussione.
Elemento cardine sui cui puntavano (invano) i militari a loro discolpa era il decorso del tempo tra i fatti a loro ascritti ed il danno erariale: “è ormai scattata la prescrizione” dicevano, essendo il rinvio a giudizio in sede penale avvenuto in data 22 settembre 2004 e l’azione del P.M. contabile iniziata nel 2013, in assenza di validi atti interruttivi.
Nella sentenza il Collegio ha rilevato che il termine di prescrizione quinquennale dell’azione per danno erariale, che nell’ipotesi di fatti dannosi accertati a seguito di indagine penale, per costante giurisprudenza decorre dalla data del decreto di rinvio a giudizio, (nel caso di specie dal 26 maggio 2000), è stato, infatti, interrotto dagli atti di costituzione in mora notificati a tre dei quattro militari durante il periodo 1999 – 2009, a cura dell’amministrazione di appartenenza. Pertanto in considerazione del vincolo di solidarietà, per la Corte gli effetti interruttivi della prescrizione si estendono, conseguentemente, anche all’altro convenuto.
Nel provvedimento conclusivo della vicenda, il Collegio ha rilevato che, pur essendo stata la ricostruzione dei fatti particolarmente difficoltosa, anche per l’atteggiamento reticente tenuto nell’esposizione degli stessi da parte dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle indagini penali, ciò non di meno la responsabilità dei convenuti appare ampiamente provata dalla Procura contabile.
Dalle diverse informazioni assunte in sede penale, le richieste indebite di denaro da parte dei finanzieri in verifica era stata confermata sia dal responsabile contabile della società che dagli amministratori delle società prese nel mirino.
Ai fini della sussistenza del danno erariale, inoltre, la Corte Ligure ha dovuto accertare il motivo per cui detta somma venne pagata dalla società.
Dice in giudice che “ci sono fondati motivi per ritenere che il pagamento della somma indebita sia stato effettuato non per evitare una estensione della verifica ad altre società del gruppo, come dichiarato dagli amministratori della società, ma affinché il verbale di chiusura della verifica fosse redatto con il contenuto concordato, più favorevole alla stessa società verificata”.
Evidentemente, il pagamento della tangente non poteva non incidere in modo significativo, attraverso l'omissione di rilievi o l’attenuazione della gravità delle violazioni contestate, con i connessi vantaggi per i soggetti verificati e i corrispondenti danni per l’Erario.
Conclude il giudice richiamando l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di tangenti: “la somma illecitamente corrisposta da soggetti privati e percepita da pubblici operatori in materia fiscale costituisce danno per l'Erario, poiché tali prestazioni hanno quale intuitiva ed ineludibile controprestazione, favoritismi ed irregolarità volti a sottrarre materia imponibile o comunque ad impedire o disturbare il puntuale e proficuo svolgimento delle procedure accertative e di verifica del soddisfacimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti” (cfr. Cass. SS.UU. civili, sent. 4 aprile 2000, n. 98).
La Corte ha, quindi, condannato in solido i militari a risarcire il danno danno di £. 40.000.000, pari ad € 20.658,28 "oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di chiusura della verifica e fino al deposito della presente sentenza, data dalla quale decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo".
Luca Tosto
(17 settembre 2014)
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