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Abuso del Processo

Consiglio di Stato: anche il Consigliere comunale può essere condannato d'ufficio per lite temeraria

La sentenza del 5 dicembre sui presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dell'art. 26 del codice del processo amministrativo come novellato dal D.L. n. 90/2014.

Interessante vicenda quella giunta davanti alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato in quanto analizza le nuove misure per contrastare l'abuso del processo e vede quale protagonista un consigliere comunale del Comune di Ostuni in lite con la propria Amministrazione per il silenzio su una sua richiesta di accesso agli atti.

Aveva chiesto al Comune, in qualità di consigliere comunale, copia delle concessioni e dei permessi di costruire rilasciati dall’ufficio tecnico a partire dall’anno 2008, comprensivi del nominativo del progettista e del direttore dei lavori.

Non avendo il Comune dato seguito all'istanza, il consigliere comunale proponeva ricorso al TAR assumendo la necessità di accedere agli atti per svolgere il mandato elettivo e deducendo la lesione del diritto all’accesso agli atti amministrativi, rafforzato dalla qualità di consigliere comunale.

Il TAR rigettava il ricorso ritenendo che il diritto di accesso era stato garantito, come si evinceva dalle note formulate dall’UTC del Comune (il Comune di Ostuni che si era posto a disposizione ed aveva anche rilasciato copia di 80 permessi di costruire e di concessioni edilizie indicati per estremi, aveva rappresentato che la mole degli atti richiesti era tale che avrebbe paralizzato l’attività dell’ufficio tecnico, chiedendo la collaborazione del ricorrente).

Inoltre il TAR sottolineava come che le istanze di accesso formulate dal consigliere comunale non potevano essere soddisfatte dal Comune, per essere non ragionevolmente circoscritte e tendenti ad un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione comunale atteso che l’esercizio dell’accesso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.

Contro la sentenza del TAR il consigliere comunale impugnava la decisione innanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, che con sentenza del 5 dicembre 2014 non solo ha rigettato l'appello, ma ha condannato il consigliere comunale ad una pena pecuniaria oltre che al pagamento delle spese processuali.

In particolare il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile in quanto il consigliere comunale ha agito in giudizio senza il patrocinio di alcun avvocato pur non avendo la qualità per esercitare l'ufficio di difensore.

Il ricorso, quindi, è stato dichiarato inammissibile ed il consigliere comunale condannato alle spese processuali.

Nella sentenza, poi, il Consiglio di Stato procede a condannare il consigliere anche ad una pena pecuniaria. Quest'ultima è prevista dall'art. 26 c.p.a. come modificato dal D.L. n. 90/2014 che all'art. 41 ha introdotto nuove misure per il contrasto all'abuso del processo.

Il Consiglio di Stato, in particolare nella sentenza in esame ha evidenziato come in caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso che si fonda su ragioni manifeste si applica l’art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza poi, nella sostanza, recepita dalla novella recata dal d.l. n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a.

Invero:
a) l’art. 26, comma 1, che rinviava (e rinvia) all’art. 96 c.p.c., prevedeva la condanna, su istanza di parte, al risarcimento del danno se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1, c.p.c.), nonché la condanna anche d’ufficio in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata;

b) l’art. 26, co. 2, c.p.a. prevedeva (e prevede) che il giudice condannasse d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quando la parte soccombente aveva agito o resistito temerariamente in giudizio;

c) il d.l. n. 90 del 2014 ha inciso sia sull’art. 26, co. 1, c.p.a., in termini generali, valevoli per tutti i riti davanti al giudice amministrativo, sia sull’art. 26, comma 2, c.p.a., in termini specifici, valevoli solo per il rito appalti;

d) sebbene l’art. 26, co. 1, continui a richiamare l’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria, detta ora una regola più puntuale stabilendosi che in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati;

e) nell’art. 26, co. 2 c.p.a. si detta una ulteriore regola sulla sanzione pecuniaria per lite temeraria nel caso di contenzioso sugli pubblici appalti soggetto al rito dell’art. 120 c.p.a.; infatti l’importo della sanzione pecuniaria (che come visto va dal doppio al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo), può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove il valore del contratto sia superiore al quintuplo del contributo unificato.

Il presente contenzioso è, quindi, costato caro al consigliere comunale che è stato condannato al pagamento delle spese di lite (euro 2.000/00, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali in favore del Comune di Ostuni) nonché ai sensi dell’art. 26, co. 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.000/00. 

Per scaricare la sentenza Gazzettaamministrativa.it

Enrico Michetti

La Direzione

(8 dicembre 2014)

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