Ministero delle Finanze
Corso di Polizia Tributaria, adottato il Regolamento
Sono state individuate le finalita', gli obiettivi, l'organizzazione e le modalita' concorsuali per l'accesso al corso.
Sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto 18 febbraio 2015, n. 41, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente l’individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell’organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l’accesso al corso superiore di polizia tributaria, che entrerà in vigore il prossimo primo maggio.
L’articolo 1 evidenzia le finalità, mentre il successivo articolo 2 si occupa degli obiettivi del corso. Si passa quindi al bando di concorso, precisando che “al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, non siano titolati «Istituto superiore di stato maggiore interforze» ovvero frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.
“Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i singoli titoli valutabili e il relativo punteggio, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame, lemodalita' di svolgimento delle prove di esame e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione ovvero di revoca del giudizio di idoneita' prima dell'inizio del corso”.
Il punto due dell’art. 3 del decreto in esame, precisa che “Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare, previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di altre Forze armate e di polizia, nonche' rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza”.
Gli artt. successivi si occupano delle fasi concorsuali, specificando quali saranno le prove d’esame, fornendo le necessarie notizie sulla Commissione giudicatrice e sulla graduatoria. Il corso si svolgerà presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, il cui comandante sarà il Direttore del corso stesso.
L’articolo 13 prevede che il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dadirettore, ha il compito di garantire:
a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sidal punto di vista della didattica, che da quello dei servizi di supporto;
b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualita' del servizio formativo in ogni suo aspetto, con riferimento a ciascun modulo didattico ed esperienza applicativa esterna;
c) il monitoraggio costante del funzionamento del servizio formativo e della efficacia dei processi di apprendimento;
d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai partecipanti al corso, attraverso attivita' di indirizzo e tutoraggio;
e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici di pertinenza del corso.
Il corpo docente del corso superiore di polizia tributaria e'mapprovato dal Comandante Generale della Guardia di finanza ed e' costituito da figure, sia interne alla Guardia di finanza che esterne, selezionate sulla base della rilevanza dell'esperienza maturata sia sotto l'aspetto professionale che formativo. In particolare, i docenti devono possedere sperimentata padronanza nella gestione dei processi di apprendimento, nell'uso di metodologie didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo.
L’art. 19 del decreto prevede che: 1.“Al termine di ciascun anno di corso, una commissione giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza e composta dal direttore e dal comandante del corso, tenendo conto degli esiti delle attivita' didattiche di cui all'articolo 15 e della prova di esame di cui all'articolo 16, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio complessivo”.
2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice di cui al
comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di
ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 viene attribuito a ciascun frequentatore uno dei giudizi di cui all'articolo 15, comma 2, sinteticamente motivato. E' dichiarato idoneo il frequentatore che abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente.
4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 1non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese”.
Infine, l’art. 27 specifica che le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal corso superiore che avra' inizio nell'anno accademico di entrata in vigore del regolamento. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 26.
Per maggiori informazioni clicca questo link
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Moreno Morando
(19 aprile 2015)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.
Follow @quotidianopaComunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.
La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.
Newsletter Quotidiano della P.A.
Incorpora le Notizie del QPA
Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.
Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito: