Risarcimento danni
Magistrati: in Gazzetta Ufficiale la legge sulla Responsabilità Civile
Entra in vigore il 19 marzo 2015 la legge n. 18/2015 che regola la disciplina della responsabilità civile dello Stato e dei Magistrati.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.2015 la legge 27 febbraio 2015, n. 18 sulla "Disciplina della responsabilità civile dei magistrati".
Con tale legge, che entrerà in vigore in data 19 marzo 2015 - relativamente alla "Responsabilità per dolo o colpa grave" viene modificata la previgente disciplina (articolo 2 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117) stabilendo che:
"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilità e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea."
L'Articolo 2 aumenta a tre anni (prima il termine era di due anni) il termine di decadenza per proporre la domanda di risarcimento del danno azionabile soltanto quando siano stati esperitii mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti contro i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno.
L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato. In tali casi l'azione deve essere promossa entro tre anni (prima erano due anni) dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.
Per maggiori informazioni scarica la legge
Enrico Michetti
La Direzione
(4 marzo 2015)
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