Consiglio di Stato
Sbarra all'ingresso della via: la limitazione del passaggio tra competenze del giudice amministrativo ed ordinario
Sull'uso pubblico decide il giudice civile con l'azione a tutela della proprietà, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo solamente conoscere della legittimità dell'ordine di riduzione in pristino. La sentenza del 23.2.2015.
Il Comune di Mondragone, anche sollecitato dagli esposti dei comproprietari di immobili con affaccio sulla strada, verificata l’abusività dell’intervento, ordinava la rimozione della sbarra entro 60 giorni, avvertendo che in caso di inadempienza la rimozione sarebbe stata eseguita d’ufficio e a spese della parte.
In precedenza il Comune aveva emanato il provvedimento di diniego dell’istanza di autorizzazione in sanatoria, conformemente al parere negativo del responsabile della ripartizione tecnica.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, nella sentenza del 23.2.2015 dopo aver precisato che la strada in questione non è di esclusiva proprietà del ricorrente, sicché già per questo solo motivo gli era precluso di limitarne il passaggio, ha altresì rilevato che lo stato dei luoghi e la circostanza che la strada è servita dalla pubblica illuminazione con cinque pali in ferro e lampioni installati dal Comune e che essa è collegata con la seconda traversa a sinistra fanno ritenere corretta la qualificazione della strada come strada vicinale o comunque di uso pubblico.
La situazione di fatto, quindi, caratterizzata dal legittimo godimento della strada da parte di terzi, evidenzia la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, che ha inteso limitarne l’uso, sottraendolo alla disponibilità di altri e alla verosimile destinazione ad uso pubblico.
D’altra parte, precisa il giudice, le contestazioni riguardanti l’effettivo uso pubblico della strada possono essere se del caso proposte innanzi al giudice civile con l’azione a tutela della proprietà, mentre rientra nella giurisdizione di questo giudice solamente conoscere della legittimità dell’ordine di riduzione in pristino, con rimozione della sbarra di ferro.
In conclusione, ad avviso del Consiglio di Stato, sulla base della situazione di fatto rappresentata, non può che ritenersi legittimo l’ordine del Comune, atteso che la strada - per essere qualificata dal passaggio da parte di terzi e dal collegamento con altra strada - impediva modificazioni unilaterali, senza l’assenso dei comproprietari o dei legittimi fruitori e comunque senza titolo abilitativo del Comune.
Infine, in ordine alla qualificazione dell’intervento come opera di manutenzione ordinaria, è indubbio che la situazione dei luoghi esclude la possibilità di ritenere che l’intervento di installazione della sbarra, con conseguente interclusione della strada ed incidenza su altre sfere giuridiche, sia un’«opera di manutenzione ordinaria» (invece ravvisabile quando il proprietario indenda delimitare il suo bene, pacificamente posseduto, impedendo l’accesso agli estranei).
Peraltro, nella specie la sbarra è stata realizzata in mancanza di un titolo abilitativo edilizio, mentre esso era necessario, in quanto precisa il Consiglio di Stato l’opera implicava una trasformazione del territorio e l’utilizzo di un bene comune in maniera tale da sottrarre o rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto di altri soggetti, aventi legittimo titolo ad usufruire del bene.
Di tanto, peraltro, conclude il Collegio, ha mostrato consapevolezza il ricorrente che ha presentato la domanda di concessione in sanatoria, il cui diniego è più che giustificato dalla opposizione dei comproprietari fruitori della strada.
Infatti, il diniego di sanatoria risulta legittimo quando l’opera abusiva interessi beni di proprietà comune e comprometta il diritto degli altri aventi titolo.
Per acquisire la sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(23 febbraio 2015)
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