Giustizia amministrativa
L'efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare a carico del dipendente
L'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente.
La vicenda giunta all'attenzione della Terza Sezione del Consiglio di Stato riguarda un assistente di polizia, all’epoca in servizio presso il compartimento della Polizia ferroviaria il quale, comandato in servizio di scorta a bordo di convoglio ferroviario, unitamente ad altre due unità, in occasione di un controllo ad un passeggero di nazionalità cinese, partecipava a titolo di concorso con i due colleghi alle illecite attività in danno del cittadino extracomunitario.
Con sentenza della Corte di Appello Penale, confermata in Cassazione, il poliziotto veniva condannato per furto di cui agli artt. 624, 625 n. 4 (aggravante della commissione del fatto con destrezza) e n. 6 (aggravante della commissione del fatto su bagaglio del viaggiatore), 61 n. 9 (aggravante della commissione del fatto in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione) cod. pen., con riduzione della pena rispetto alla sentenza di primo grado ad anni uno, mesi otto di reclusione ed € 500,00 di multa, revoca della disposta interdizione dai pubblici uffici e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sulla base di tale sentenza il Consiglio provinciale di disciplina disponeva la destituzione del dipendente dall’Amministrazione della P.S.. precisando, tra l'altro, di non poter tener conto del diniego da parte del dipendente delle proprie responsabilità in ordine ai fatti addebitatigli, emerse in modo incontrovertibile dalla sentenza di condanna, passata in giudicato dopo tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 5.6.2015 n. 2791 ha rigettato il ricorso proposto dall'ex poliziotto rilevando come ai sensi dell’art. 653, co. 1 bis, cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna esplica efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con conseguente preclusione di ogni correlativo potere di differente valutazione della rilevanza penale del fatto in questione in sede disciplinare, ma fermo restando che il medesimo fatto va apprezzato nel diverso contesto disciplinare.
Al riguardo secondo consolidato orientamento l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento.
In tale quadro, il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente.
Enrico Michetti
La Direzione
(7 giugno 2015)
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