Giustizia amministrativa
Processo amministrativo: i limiti ai poteri dell'interventore volontario
Niente domande nuove nella sentenza del Consiglio di Stato del 15.5.2015.
Un Comune del basso Lazio ordina la messa in pristino di un immobile inciso da un abuso edilizio. Nel corso del giudizio è intervenuto ad opponendum un cittadino, contrario alle ragioni fatte valere nel ricorso. La causa è stata dichiarata improcedibile dal TAR perché medio tempore il proprietario dell’unità immobiliare aveva presentato istanza di sanatoria sulla quale il Comune non si era ancora pronunciato.
Ha proposto appello l’interventore in primo grado, affermando che l’unità immobiliare, danneggiata dagli abusi commessi nell’edificio e repressi col provvedimento comunale, “è di proprietà della moglie dell’appellante e abituale residenza estiva dello stesso”. Tale posizione giuridica, dando vita ad una mera situazione di fatto, ha fatto sorgere il problema della legittimazione alla proposizione del ricorso in appello.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 15 maggio 2015 n. 2471 della Sezione Sesta, ha dichiarato improcedibile l’appello.
Nel processo amministrativo i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza da questi resa (fatta eccezione per il capo decisorio che riguardi il loro titolo ad intervenire), salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati (ancorché non intimati).
L’interventore “ad opponendum” nel giudizio di primo grado è quindi legittimato a impugnare la sentenza solo quando risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica”.
Secondo i giudici di Piazza Capo di Ferro diversa considerazione avrebbe avuto un’iniziativa proposta direttamente dalla moglie dell’appellante, che a dire di costui sarebbe stata la titolare del diritto di proprietà.
Rodolfo Murra
(18 maggio 2015)
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