Dipartimento informazione ed editoria
I requisiti per l'acquisto di servizi giornalistici nella P.A.
Il Sottosegretario Lotti ha precisato le condizioni, per le agenzie di stampa, per l'acquisto da parte della pubblica amministrazione.
Palazzo Chigi comunica che il Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, On. Dott. Luca Lotti, ha emanato la direttiva che stabilisce, a partire dall’anno 2016, i requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie di stampa per l’acquisto di servizi informativi e giornalistici per le esigenze della pubblica amministrazione.
Fino ad oggi la Presidenza del Consiglio dei ministri, per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, si è rivolta alle sole agenzie di stampa a diffusione nazionale, a quelle cioè in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286.
Nel comunicato in esame si sottolinea che - da opinione condivisa con gli operatori del settore - è emerso che tali requisiti debbano essere ulteriormente affinati per garantire la migliore qualità dei servizi acquistati e la maggiore aderenza alle esigenze delle amministrazioni destinatarie di tali servizi.
Il Sottosegretario di Stato, a seguito di incontri con le agenzie di stampa e preso atto delle osservazioni da loro presentate, ha stabilito di fissare parametri simili a quelli finora utilizzati, ma ad un livello più alto.
Pertanto, saranno stipulati contratti per la fornitura di servizi informativi e giornalistici alle pubbliche amministrazioni esclusivamente con le agenzie di stampa che presentino, anche in associazione tra loro, i seguenti requisiti minimi:
a) 50 giornalisti a tempo indeterminato, esclusivo e a tempo pieno inquadrati ai sensi dell’art.1 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico;
b) tre sedi sul territorio nazionale;
c) 15 ore di trasmissione al giorno per sette giorni a settimana; si potrà derogare nel caso in cui si acquistino servizi specialistici che, per loro natura, non contemplino la possibilità o l’utilità di una copertura dei giorni festivi;
d) 500 lanci giornalieri, al netto delle notizie sui palinsesti televisivi;
e) abbonamenti a titolo oneroso a 30 testate, il cui corrispettivo sia al netto di eventuali rapporti di acquisto di beni e/o servizi da parte dell’agenzia stessa con la medesima testata, con la copertura di 10 regioni.
Nella nota del Sottosegretario Lotti si precisa che questi requisiti dovranno essere posseduti, per l’anno 2016, dalle agenzie di stampa anche in associazione tra loro; ed a partire dall’anno 2017 in proprio da ciascuna agenzia.
Fonte: Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Moreno Morando
(24 giugno 2015)
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