Immigrazione
Permesso di soggiorno: legittima la revoca se lo straniero è segnalato nel sistema Schengen
Il Consiglio di Stato conferma l'interoperatività e la semi-vincolatività superabile solo per motivi umanitari o per obblighi internazionali previa consultazione dello Stato segnalante.
Con la decisione 8 luglio 2015, n.3427 la terza sezione del Consiglio di Stato fa il punto sul sistema informativo cd. Schengen affermandone la (semi) vincolatività per le autorità di polizia preposte al controllo e alla sicurezza.
La questione prende spunto da un ricorso di un cittadino indiano presente in Italia con regolare permesso di soggiorno destinatario di un provvedimento di revoca da parte di una Questura.
Il motivo della revoca era dato dal fatto che a carico dell’interessato risultava emessa una “segnalazione” nell’ambito del sistema informativo Schengen, proveniente dalla Germania e in corso di validità; e che il t.u. n. 286/1998, all’articolo 4, comma 3, dispone fra l’altro: «Non è ammesso in Italia lo straniero che... sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza... di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone»; mentre lo stesso t.u., all’articolo 5, comma 5, dispone che il permesso di soggiorno è revocato quando vengono meno le condizioni che consentono l’ingresso dello straniero in Italia.
Il punto della questione risolta dal Giudice Amministrativo è se la segnalazione abbia o meno effetto vincolante nei confronti dello Stato che la riceve.
La risposta del Consiglio di Stato è positiva sotto due profili: di diritto interno e internazionale (a norma della convenzione di Schengen).
Sotto il primo, dato che in tali casi i provvedimenti non sono emessi per adempiere ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pattizio, bensì in diretta attuazione di una disposizione indubbiamente cogente del diritto interno ossia il citato art. 4, comma 3, del testo unico, che assume la segnalazione Schengen come un mero presupposto di fatto da cui deriva la non ammissione dello straniero in Italia.
Con la precisazione che le censure relative alle legittimità o meno della segnalazione non possono essere fatte valere che dinnanzi alle autorità giudiziarie dello stato che ha emesso la segnalazione con i mezzi di tutela previsti da quell’ordinamento.
Allo stesso risultato peraltro si arriva anche in relazione agli obblighi derivanti dal trattato di Schengen.
Osserva sul punto il Consiglio di Stato che, ai sensi dell'art. 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva dalla legge 388/1993, «i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali» (comma 1), le relative decisioni «possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale», in particolare in presenza di condanne, di seri indizi di colpevolezza o dell'intenzione di commettere reati di una certa gravità (comma 2), e «possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri» (comma 3).
D'altro canto, l'art. 25, comma 1, prevede che «qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali».
Dall’insieme di queste disposizioni pattizie il Giudice amministrativo ricostruisce il seguente sistema:
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la segnalazione Schengen, se non propriamente vincolante in senso assoluto, è comunque semi-vincolante;
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ciò significa che lo Stato che riceve la segnalazione, se intende ciò nonostante rilasciare un permesso di soggiorno non può farlo a propria piena discrezione ma «soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali» vale a dire che debbono esservi gravi ragioni oggettivamente apprezzabili anche sul piano internazionale;
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ma anche in tali casi, lo Stato in questione non è completamente libero di “sorpassare il provvedimento emesso da altro stato ma deve “esperire un’apposita procedura di consultazione con lo Stato da cui proviene la segnalazione.”
Per la cronaca tali motivi nel caso di specie non sussistevano.
Paolo Pittori
(16 luglio 2015)
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