Consiglio di Stato
Permesso di soggiorno: il diniego per motivi reddituali
Il requisito del reddito minimo è fondamentale per ottenere il permesso.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia una cittadina marocchina, rientrata in Italia dopo un periodo di assenza, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Brescia con il quale è stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo per motivi di famiglia, a seguito di scorporo dal titolo di soggiorno della madre.
La Questura aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno, sia per soggiornanti di lungo periodo che a qualunque altro titolo, tenuto conto dell’insufficienza reddituale (avendo rilevato che la madre aveva percepito redditi fino al maggio 2010, la sorella disponeva di redditi assolutamente insufficienti, il padre non aveva conseguito alcun reddito).
Nel ricorso di primo grado la ricorrente ha dedotto che la Questura non avrebbe ben valutato la sua età (soli 19 anni), il fatto che ella viveva nella casa di proprietà dei genitori e poteva contare sull’aiuto anche economico dei parenti (zii e sorella) e che, quindi, disponeva dei mezzi per il mantenimento da “fonte lecita”; inoltre essendo arrivata in Italia in tenera età ed ha qui frequentato la scuola dell’obbligo, era perfettamente integrata nel tessuto sociale italiano.
Il TAR, dopo aver svolto approfondimenti istruttori, ha respinto il ricorso.
Avverso la decisione l’interessata ha proposto appello ribadendo le proprie tesi difensive già svolte in primo grado, sottolineando che trattandosi di familiare ricongiunto, la Questura avrebbe dovuto tener conto – ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 – anche della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari e dell’esistenza di legami familiari con il suo Paese di origine, nonché della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale ribadendo di essere entrata in Italia da bambina e di aver sempre vissuto nel territorio nazionale.
L’appello è stato respinto con sentenza del 6 marzo 2018 (Sezione III), in quanto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno è risultato fondato sulla carenza dei requisiti reddituali, circostanza di fatto non superata dalle difese dell’appellante.
I Giudici del gravame hanno sottolineato che il possesso del requisito reddituale attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite.
Ciò posto, l’applicazione delle disposizioni che richiedono il possesso di un reddito minimo per il rinnovo del permesso di soggiorno deve restare strettamente ancorata ai termini fissati dalle norme per ciascuna diversa finalità e all’interno della ratio che le sorregge, tenuto conto che da esse dipende l’accesso a diritti fondamentali per la persona interessata.
Pertanto, dalle disposizioni del D.lgs. n. 286 del 1998, complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purché però tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito.
Nel caso di specie, però, non viene in rilievo una intermittenza del reddito, ma manca totalmente il requisito reddituale in quanto è risultato che la giovane appellante vive sostanzialmente a carico di terzi, che a loro volta non dispongono di sufficienti mezzi per mantenerla secondo gli standard previsti dalla normativa italiana.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Rodolfo Murra
(6 marzo 2018)
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