CONSIGLIO DI STATO
E' appellabile il decreto cautelare del Presidente del TAR?
La pronuncia del Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, nel silenzio del Codice del processo amministrativo, sull'istanza di un futuro avvocato.
Un candidato all’esame di abilitazione alla professione forense veniva escluso dalla selezione (fin dalle prove scritte) poiché egli – pur avendo tempestivamente effettuato il versamento degli importi dovuti e presentato la domanda (in data 9 novembre 2018, prima della scadenza del termine del 12 novembre), ricevendo il c.d. ‘codice identificativo a sbarre’ – non aveva allegato la copia della carta d’identità e le ricevute dei pagamenti già effettuati.
Rivoltosi al TAR (Emilia Romagna) otteneva un decreto presidenziale di rigetto delle richieste misure cautelari (ammissione con riserva).
Da qui l’appello al Consiglio di Stato, atteso che il TAR avrebbe esaminato collegialmente l’istanza cautelare in tempo non più utile (il 16 gennaio, quando le prove si sarebbero tenute a dicembre 2018).
Il Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato si è inizialmente interrogato se, nel silenzio del Codice del processo amministrativo, fosse possibile proporre appello avverso il decreto. E si è pronunciato con decreto n. 5971 del 7 dicembre 2018.
L’appellabilità del decreto monocratico del Presidente del TAR va considerata ammissibile esclusivamente quando vi siano eccezionali ragioni d’urgenza, tali da rendere irreversibile – per il caso di mancata emanazione di una misura monocratica in sede d’appello – la situazione di fatto, a causa del tempo che intercorre tra la data di emanazione del decreto appellato e la data nella quale è fissata la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare, da parte del TAR in sede collegiale.
Il caso in esame rientra nell’ipotesi in questione, poiché le prove scritte dell’esame di abilitazione si svolgono in data anteriore a quella fissata per l’esame della domanda cautelare in primo grado, nella sede collegiale.
E’ stato precisato che il Presidente della Sezione del Consiglio di Stato, se ritiene di accogliere l’appello e di riformare il decreto impugnato, emette una misura che ha unicamente la finalità di evitare che una situazione di fatto diventi irreversibile, e che comunque perde effetti quando il TAR esamina la domanda cautelare nella ordinaria sede collegiale: il TAR, ove ritenga di non condividere il decreto reso in sede d’appello (pur se “confermato” dall’ordinanza del Consiglio di Stato in sede collegiale nella relativa peculiare fase incidentale), decide la domanda cautelare posta al suo esame, con la pienezza dei propri poteri.
Ovviamente, il decreto cautelare monocratico del Presidente della Sezione del Consiglio di Stato va comunque sottoposto all’esame del Collegio e, nel caso di accoglimento dell’appello rivolto contro il decreto del TAR, egli deve fissare senza indugio la camera di consiglio collegiale del Consiglio di Stato, affinché il Collegio valuti (qualora il TAR non si sia già pronunciato in sede collegiale) se ribadire o meno le statuizioni del Presidente, fermo restando in ogni caso il potere del TAR di decidere anche successivamente la fase cautelare.
Rodolfo Murra
(11 dicembre 2018)
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