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Concorsi pubblici

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto prima dello svolgimento delle prove orali

Il Consiglio di Stato nella sentenza del 22 maggio 2015, pur condividendo l'orientamento del TAR, apporta un'importante precisazione.

Un candidato ad un concorso a posti di ingegnere ha impugnato la graduatoria approvata dall’Ente deducendo la violazione dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 (“recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”), e ciò perché il risultato della valutazione dei titoli non è stato reso noto ai candidati prima dell’effettuazione delle prove concorsuali, come invece previsto dal comma 2 della disposizione regolamentare ora richiamata.

Il TAR Lazio, nell’accogliere il ricorso, ha sul punto precisato che la scansione procedimentale prefigurata dalla norma in questione è posta a tutela di «un’esigenza sostanziale fondamentale: quella cioè di evitare che la valutazione dei titoli, possa in itinere essere discrezionalmente modificata in seguito ai risultati delle prove orali, così da influenzare l'esito finale dell'intera procedura concorsuale»; ed è dunque strumentale alle superiori esigenze di trasparenza ed imparzialità amministrativa e tale da non ammettere equipollenti.

L’Amministrazione ha proposto appello col quale, pur non negando di non aver rispettato la disposizione in parola, ha tuttavia negato che ciò abbia leso gli interessi del concorrente, invocando così l’art. 21 octies della L. n. 241/1990. L’Ente ha infatti evidenziato al riguardo che nella prima riunione la commissione di gara ha rigidamente predeterminato i criteri di valutazione dei titoli, autovincolando la propria discrezionalità mediante griglie di punteggi proporzionati al punteggio di laurea ed a quello conseguito in sede di abilitazione professionale, di cui ha poi fatto pedissequa applicazione.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza del 22 maggio 2015 n. 2584, pur correggendo una delle premesse della decisione di primo grado  (diversamente da quanto opinato dal TAR, infatti, l’obbligo di comunicazione deve precedere non già lo svolgimento delle prove scritte ma, in seguito alla riformulazione del citato art. 12, comma 2, D.P.R. n. 487/1994 ad opera del D.P.R. n. 693/1996, solo le prove orali), ha rigettato l’appello sul presupposto che questa doverosa comunicazione non era comunque mai avvenuta.

Infatti, il fondamento dell’obbligo partecipativo in questione consiste, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell’ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa, e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi. 

Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggi provvisori, soggetti a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.

I giudici dell’appello hanno poi evidenziato che attraverso la comunicazione dei punteggi provvisori si realizza un maggior grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l’accesso previsto dal comma 3 dell’art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi.

In sostanza, trattandosi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli.

 

Rodolfo Murra

(23 maggio 2015)

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