Gazzetta ufficiale
Lotta alla corruzione: la nuova legge in vigore dal 14 giugno
Pubblicata la norma che prevede obblighi informativi all'A.N.AC. da parte del pubblico ministero e del giudice amministrativo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 27 maggio 2015, n. 69, che contiene disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. La c.d. "legge anticorruzione” entrerà in vigore il prossimo 14 giugno.
Nell’art. 1, vengono in primo luogo elencate le modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, mentre l’art. 2 riporta le modifiche all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa.
L’art. 4 della nuova legge “anticorruzione” introduce l'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria; mentre il successivo art. 5 si occupa delle associazioni di tipo mafioso, anche straniere. L’articolo 6 prevede una “integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti”, che nei reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale … e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”.
Particolarmente significative le disposizioni contenute nell’art. 7, che prevedono l'obbligo di informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione da parte del pubblico ministero, che deve dare notizia dell'imputazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, oggi presieduta da Raffaele Cantone.
Il successivo articolo 8 prevede alcune modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d.”Legge Severino”), attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il c.d. Codice degli appalti (es. i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi).
Vengono, inoltre, previsti obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l''importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate).
Da ultimo, analoghi obblighi informativi all'ANAC sono previsti da parte dei giudici amministrativi. Infatti - come evidenziato nell’articolo pubblicato dal QPA su questo tema (a firma del Direttore Enrico Michetti) il 22 maggio scorso - è stato introdotto un nuovo comma 32-bis all'articolo 1 della citata legge 190, il quale prevede che, nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (D.Lgs. 104/2010), il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
In particolare, il riferimento al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa concerne le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del Codice degli appalti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello Codice.
Tornando all’articolato della nuova legge anticorruzione, si segnala che il Capo II comprende disposizioni penali in materia di società e consorzi, reintroducendo tra l'altro il c.d. “reato di falso in bilancio”.
Per quanto riguarda le modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale, si riporta una breve sintesi di alcuni fra gli aspetti più significativi della legge. In sostanza:
- la nuova norma aumenta le pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter del codice penale, già punito con la reclusione da 4 a 10 anni), aumentandola da 6 a 12 anni;
- la pena della reclusione per l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p., che oggi prevede la pena da 3 a 8 anni) è stata innalzata da 6 a 10 anni e 6 mesi;
- il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - che oggi prevede da 4 a 8 anni) sarà punibile con la reclusione da 6 a 10 anni;
- la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, ora da 1 a 5 anni) potrà essere punita con una pena da 1 a 6 anni;
- il peculato (art. 314 del codice penale, che ora prevede la reclusione da 4 a 10 anni) sarà punibile con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.
Da segnalare che il Legislatore - per quanto riguarda la concussione (art. 317 c.p.) - ha deciso di ricomprendere anche l'incaricato di un pubblico servizio, così come, in effetti, era già previsto nella versione precedente alla c.d. Legge Severino (n. 190/2012).
La nuova legge prevede una nuova circostanza attenuante per la“collaborazione processuale” (art. 323-bis cp.), in riferimento ai responsabili di delitti contro la p.a. (articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale) che si adoperino efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e forniscano concreta collaborazione. Nei casi specificamente previsti, potranno contare su una riduzione da 1/3 fino a 2/3 della pena.
Quanto al c.d. “falso in bilancio”, si torna al passato e diventa punibile come delitto. In particolare, “ le false comunicazioni sociali”, nella nuova versione dell'art. 2621 del codice civile, saranno soggette alla pena della reclusione da 1 a 5 anni. Mentre “la false comunicazioni sociali delle società quotate” (art. 2622 c.c.) saranno punibili con la pena da 3 a 8 anni.
La nuova legge prevede anche pene ridotte (da 6 mesi a tre anni) se i fatti che attengono al “falso in bilancio” sono di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), tenendo conto della natura e delle dimensioni della società. Previste anche disposizioni in relazione alle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Per avere maggiori informazioni: Legge 27 maggio 2015, n. 69
Moreno Morando
(31 maggio 2015)
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