Codice Penale
Scambio elettorale politico-mafiosoReclusione fino a 10 anni
Entra in vigore il 18 aprile il nuovo art. 416-ter del codice penale
Entra in vigore il 18.4.2014 la legge n. 62/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17.4.2014 che modifica l'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
In particolare il nuovo art. 416-ter del codice penale che sostituisce il precedente prevede espressamente che: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".
Valentina Romani
(17 aprile 2014)
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