Pubblica Amministrazione
Mobilità speciale finanziata con un fondo ad hoc
Registrato dalla Corte dei Conti il DPCM che definisce i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale.
E’ stato registrato dalla Corte dei Conti, in data 11 marzo 2011, Reg.ne-Prev. n. 634, il DPCM, che si compone di quattro articoli, con il quale si definiscono i criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni (fondo di mobilità), ai sensi dell’art. 30, comma 2.3, del d.lgs. 165/2001.
Nel provvedimento, all’art. 1, si specificano le diverse tipologie di mobiltà che, comunque presuppongono, salvo disposizioni speciali, il posto disponibile nella dotazione organica ed in particolare si precisano le definizioni, ai fini dell’applicazione della norma, di "mobilità volontaria", "mobilità volontaria sperimentale", "bando di mobilità ", "mobilità d'ufficio", "mobilità obbligatoria tra PA", "mobilità funzionale", "mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi", "mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni", "mobilità neutrale per la finanza pubblica”, "fondo per la mobilità ,"amministrazioni pubbliche".
L’art. 2 del DPCM introduce una chiara distinzione tra la procedura ordinaria di mobilità e quelle che si configurano come speciali. In particolare, per quanto attiene alla moblità ordinaria, questa si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilità per la quale ricorrano le condizioni di neutralità per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i).
Le procedure c.d. speciali sono, invece, quelle finanziate con il fondo per la mobilità, al quale è consentito far ricorso esclusivamente nei seguenti casi:
a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3;
b) mobilità funzionale, ove previsto il ricorso al fondo.
c) mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, purchè riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica, secondo le indicazioni meglio precisate nella disposizione in esame.
Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilità nei casi di:
a) mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni;
b) mobilità volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2;
c) mobilità d'ufficio;
d) mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi.
Resta fermo che la mobilità finanziata con il fondo dell'articolo 30, comma 2.3, è consentita nei limiti della disponibilità del fondo medesimo.
L’art. 3 specifica le condizioni per accedere all’utilizzo del fondo di mobilità, mentre il successivo art. 4 si occupa, da ultimo, delle modalità di alimentazione dello stesso fondo.
Il decreto in esame è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
testo dpcm "fondo di mobilità"
Moreno Morando
(23 marzo 2015)
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