Organizzazione della Giustizia
Ufficio per il processo: selezione per 1502 tirocinanti a 400 euro al mese
Indetta la procedura selettiva per le nuove strutture organizzative istituite presso le corti di appello e i tribunali ordinari.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 20 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia, riguardante la “Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi”.
Nelle premesse si richiama il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, con il quale sono state introdotte disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
In particolare, si fa riferimento all'articolo 21-ter del citato decreto-legge, che reca Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Inoltre, si richiama l'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha istituito, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo";
Su queste premesse, l’articolo 1 prevede l’indizione della procedura di selezione ai fini dello svolgimento - da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo", istituito a norma dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
L’articolo 2 precisa che il numero dei posti disponibili presso ciascun tribunale e Corte di appello e' stabilito, tenuto conto delle risorse disponibili, valutate le scoperture dell'organico del personale amministrativo, come da allegato I al presente decreto.
L’articolo 3 prevede che possono svolgere il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
b) l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
e) non essere sottoposto a procedimento penale per imputazione di delitti non colposi e non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione;
I requisiti debbono ricorrere congiuntamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
L’articolo 4 dispone che la domanda di partecipazione alla procedura di selezione e' redatta compilando un apposito modulo (FORM), disponibile in un'area dedicata del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it").
La domanda e' trasmessa, unitamente alla copia di un documento di identita' del richiedente, secondo le modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione e pubblicate nella predetta area.
La domanda non puo' essere presentata, a pena d'inammissibilita' dell'intera domanda, per piu' di quattro uffici giudiziari, anche collocati in diversi distretti.
L’articolo 5 si occupa dei “Criteri di priorita'”, mentre l’articolo 9 prevede che - a coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo a norma del presente decreto e che ne fanno espressa richiesta nella domanda di cui all'articolo 4 - e' attribuita una borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili, per un periodo di dodici mesi, e comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti per gli anni 2015 e 2016 sul capitolo 1543 "Spese relative ai tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari" - Missione 6 Giustizia U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Decreto
Moreno Morando
(4 novembre 2015)
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