Pensioni
Polizia di Stato: l'INPS interviene sui trattamenti pensionistici di privilegio
Al fine di ottimizzare le fasi del procedimento e contrarre i tempi del relativo iter, l'Istituto ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione offerta dal Viminale.
La Direzione Centrale Pensioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si è occupata dei “Trattamenti pensionistici di privilegio del personale della Polizia di Stato”. Lo ha fatto con il Messaggio n. 7115 del 23 novembre 2015.
Con nota operativa n. 27 del 25/7/2007 dell’ex INPDAP sono state fornite disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio al personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
La circolare n. 131 del 19/11/2012, ha previsto, con effetto dal 1° febbraio 2013, il regime dell’invio telematico, in via esclusiva, delle istanze di prestazioni pensionistiche previdenziali ex inpdap.
Con riferimento ai trattamenti di privilegio per il personale della Polizia di Stato, la procedura prevede che le Sedi di produzione dell’Istituto, in presenza della sola domanda di liquidazione della prestazione in argomento, inoltrata per via telematica, debbano avviare attività istruttoria per completare la documentazione di rito a sostegno della domanda stessa.
Al fine di ottimizzare le fasi del procedimento e contrarre i tempi del relativo iter, l’INPS ritiene opportuno avvalersi della collaborazione offerta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - per acquisire gli atti propedeutici al provvedimento concessivo.
Nello specifico, per quanto concerne le diverse ipotesi prese in considerazione nella nota operativa n. 27/2007 nelle fattispecie di cui al par. 3 ai punti a), b), c), tale nuova procedura sarà ampliata anche nelle seguenti ipotesi:
domanda di pensione privilegiata indiretta o di pensione privilegiata di reversibilità; rinnovo dell’assegno privilegiato; richiesta di Aggravamento; richiesta dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo n. 104 del TU n. 1092/1973.
A tal fine, l’interessato provvederà:
1) ad inviare la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata all’INPS, in via telematica, secondo le modalità di cui alla predetta circolare n.131 del 2012;
2) a trasmettere, via p.e.c., copia della stessa domanda al citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza all’indirizzo: dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@pecps.interno.it.
Le modalità come sopra indicate avranno effetto per le domande prodotte a decorrere dal 23 novembre 2015.
Fonte: INPS
Moreno Morando
(25 novembre 2015)
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