Consiglio di Stato
Il Poliziotto non può fare il "mediatore"
È legittima la posizione assunta dall'Amministrazione che nega l'autorizzazione ai propri agenti e funzionari.
La vicenda vede un assistente capo della Polizia di Stato alle prese con il diniego formulato della propria amministrazione di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “mediatore civile” disciplinata all’articolo 60 della legge n. 69/2009, del decreto legislativo n. 28/2010 e del regolamento emanato con d.m. n. 180/2010.
Nel giudizio di primo grado veniva data ragione al poliziotto: nessuna incompatibilità per l'assunzione della qualifica di “mediatore civile" e neppure problemi di opportunità. Semmai, secondo il T.A.R., eventuali problemi potranno manifestarsi occasionalmente in relazione alle singole controversie nell’àmbito delle quali il ricorrente sarà chiamato, di volta in volta, a svolgere l’attività di mediatore e, pertanto, l’amministrazione valuterà, caso per caso, se autorizzare o meno l’interessato ad accettare l’incarico.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza del 4 agosto 2015 n. 3843 ha ribaltato il giudizio di primo grado rilevando come il TAR presuppone che il sistema contempli il dovere dell’interessato di chiedere, volta per volta, una specifica autorizzazione a svolgere le funzioni di mediatore in una determinata controversia – e reciprocamente il potere -dovere dell’amministrazione di pronunciarsi su tali richieste – il che renderebbe ingiustificato un diniego espresso in via generale e a priori.
Nella vicenda in esame, invece, l’amministrazione si è pronunciata in via generale e preventiva, perché così era formulata la richiesta dell’interessato; e tale richiesta si basava a sua volta sul trasparente sottinteso che, una volta ricevuta quell’autorizzazione preventiva, il poliziotto non avrebbe avuto bisogno di ulteriori specifiche autorizzazioni per gli incarichi relativi a singole controversie, e non ne avrebbe richieste.
Contrariamente poi a quanto sostenuto dal poliziotto che, in buona sostanza, afferma che l’attività del mediatore sarebbe meramente occasionale, saltuaria, non impegnativa, un modo come un altro per occupare una parte del tempo libero in un’attività socialmente utile, a parere del Consiglio di Stato per effetto della legge delega (art. 60 delle legge delega n. 69/2009), il decreto legislativo delegato (n. 28/2010) e il regolamento emanato con d.m. n. 180/2010, l'attività di mediazione deve essere svolta da appositi organismi «professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione» avvalendosi di personale dotato di una specifica formazione e retribuito. Conseguentemente sembra evidente che si ponga il problema della compatibilità di queste funzioni con lo status di funzionario pubblico, se non altro nel senso che sia necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Riassumendo non si può giudicare illegittima la posizione assunta dall’amministrazione della Polizia di Stato, che ritiene opportuno non autorizzare i propri agenti e funzionari ad assumere la qualità di mediatore. Fermo restando - conclude il Consiglio di Stato - che si tratta di valutazioni discrezionali rispetto alle quali la stessa amministrazione potrebbe in futuro decidere diversamente.
Paolo Romani
La Direzione
(5 agosto 2015)
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