CONSIGLIO DI STATO
Polizia di Stato: sanzione al dipendente che non collabora con un collega
Il singolare caso del poliziotto che rifiuta di ricevere un atto notificato e denuncia il notificatore.
Un dipendente della Polizia di Stato subiva all’esito di un procedimento disciplinare l’irrogazione della sanzione della pena pecuniaria di 5/30 della retribuzione per essersi sottratto, in occasione di una visita fiscale domiciliare, alla ricezione di un atto di trasferimento (del quale conosceva peraltro il contenuto), che un collega aveva tentato di notificargli, procedendo poi a sporgere querela nei confronti di quest’ultimo (il cui procedimento penale conseguente veniva archiviato).
Il TAR, adito dal poliziotto, rigettava il ricorso da costui proposto per tentare di far annullare la sanzione subìta.
A questo punto il dipendente si rivolgeva al Consiglio di Stato appellando la sentenza
deducendone l’erroneità e reiterando la censura di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, in quanto dagli atti emergeva a suo dire che egli era stato immotivatamente punito, con una sanzione di irragionevole e non proporzionata gravità.
Il giudice di secondo grado, Sez. III, con sentenza del 18 marzo 2019, ha respinto l’appello.
Il Collegio ha sottolineato che la fattispecie contestata dall’Amministrazione all’appellante risultava caratterizzata non solo da un atteggiamento palesemente non collaborativo al momento del tentativo di notifica, ma anche dalla successiva attivazione di un'azione penale nei confronti del collega con il quale era avvenuto quello che secondo l’appellante era stato solo un “fraintendimento”, compiendo quindi un’attività volontaria avente un’oggettiva connotazione di pressione psicologica sul collega e, prima ancora, un evidente significato di disconoscimento della legittimità dell’operato dell’Istituto di appartenenza e dei suoi dipendenti, ben oltre la portata del “fraintendimento” allegato in giudizio dal medesimo appellante.
Il Consiglio di Stato ha osservato che sia il “rifiuto” di ricevere una notifica (ed, a maggior ragione, un possibile atteggiamento non del tutto collaborativo in tale frangente), sia la proposizione di una successiva querela a tutela dei propri diritti (ritenuti ingiustamente violati dall’appellante), rientravano certamente fra i diritti inviolabili garantiti, alla stregua delle previsioni costituzionali, ad ogni cittadino (ivi inclusi gli appartenenti alle Forze di Polizia): ma ha, parimenti, considerato che l’appartenenza ad una Istituzione preposta a delicati e rischiosi compiti di tutela della sicurezza dei cittadini (e per questo munita di penetranti poteri d’ingerenza sulla loro vita anche mediante il servizio armato), implica necessariamente un completo rispetto delle regole interne di funzionamento ed una totale lealtà e collaborazione fra tutti i suoi appartenenti, che può certamente dare luogo a “fraintendimenti” ed all’attivazione di segnalazioni anche a fini disciplinari, ma che può essere più radicalmente revocata in dubbio, così come risulta aver fatto l’appellante pur mediante l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, solo in casi ragionevolmente e proporzionalmente connotati da una gravità che, invece, alla fine è stata esclusa dal provvedimento giurisdizionale di archiviazione.
Rodolfo Murra
(18 marzo 2019)
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