Gazzetta Ufficiale
Denaro sporco e finanziamento del terrorismo: pubblicato il Decreto
Il Provvedimento determina gli indicatori di anomalia per individuare le operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 7.10.2015 è stato pubblicato il Decreto 25 settembre 2015 del Ministero dell’Interno, riguardante la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione“.
Il Provvedimento si compone di 9 articoli ed un Allegato. Il primo articolo si occupa delle “definizioni” utilizzate nel Decreto in esame.
L’articolo 2 precisa che il Provvedimento si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori».
Si evidenzia, altresì, che - ai fini del presente decreto - per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.
L’articolo 3 prevede che gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni.
L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.
Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta valutazione specifica.
Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre informazioni disponibili.
Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attivita'.
Il successivo art. 4 prevede che gli operatori inviano alla UIF (n.d.r.: Unità di informazione finanziaria per l’Italia) una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo e devono segnalare alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonche' le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
L’articolo 5 si occupa degli “ Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo”; l’art. 6 specifica le procedure interne, mentre l’art. 7 tratta delle “Modalita' di segnalazione”.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Decreto 25 settembre 2015 ed all’Allegato
Moreno Morando
(8 ottobre 2015)
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