CONSIGLIO DI STATO
La revoca del Presidente del Consiglio comunale per la perdita della neutralità politica
Il caso dell'impresa di famiglia, aggiudicataria di un appalto del Comune, colpita da un'interdittiva antimafia.
Nel giugno 2016 un cittadino veniva eletto Presidente del Consiglio comunale di un Comune calabrese ma appena tre mesi dopo il Sindaco e nove Consiglieri hanno chiesto la convocazione del Consiglio con richiesta di porre all’ordine del giorno la revoca della sua nomina in quanto era risultato che l’impresa appartenente a suoi congiunti era stata colpita da un’interdittiva antimafia ed al contempo era stata destinataria dell’aggiudicazione di un appalto indetto dallo stesso Comune.
La revoca veniva approvata dal Consiglio ed avverso la deliberazione l'interessato proponeva ricorso al TAR che, con sentenza rapidamente emessa lo respingeva. La sentenza appellata ha respinto il gravame nell’assunto della legittimità della revoca in quanto “la salvaguardia dell’immagine esterna del Comune costituisce una motivazione di carattere istituzionale ben rientrante nell’alveo del corretto funzionamento dell’organo, che si espone senza dubbio ad essere intaccata allorquando, come nella fattispecie concreta, nell’ambito di un appalto aggiudicato dallo stesso Comune, l’impresa di famiglia del presidente del Consiglio comunale sia stata attinta da un’interdittiva antimafia, confermata in sede cautelare dagli organi di giurisdizione amministrativa”.
L'ex Presidente, allora, appellava la decisione dinanzi al Consiglio di Stato: ad avviso dell’appellante la sentenza di primo grado non aveva verificato che la revoca era illegittima in quanto essa sarebbe ammessa, nell'ordinamento, solamente per gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento, e non anche per elementi incidenti sul rapporto fiduciario.
Il gravame è stato respinto con sentenza della Quinta Sezione del 2 marzo 2018.
Ha infatti ritenuto il Collegio che tra i motivi “istituzionali” che legittimano la revoca del Presidente del Consiglio comunale non possa che essere ricompresa anche la salvaguardia dell’immagine esterna dell’Amministrazione, pregiudicata dal fatto che l’impresa appartenente a congiunti del Presidente stesso è stata colpita da un’interdittiva antimafia ed al contempo è stata destinataria dell’aggiudicazione di un appalto indetto dallo stesso Comune.
Nell’attuale contesto storico è arduo ritenere che un evento del genere sia indifferente sotto il profilo dell’opportunità istituzionale, cioè inidoneo a coinvolgere (si intende, momentaneamente, rebus sic stantibus) il Presidente del Consiglio comunale, pur non essendo questi interessato dall’interdittiva, e non risultando socio della società che ne è stata destinataria.
Del resto, i giudici di appello hanno osservato che già in precedenza era stata riconosciuta legittima la revoca del Presidente del Consiglio comunale nel caso in cui fosse comprovata una perdita di neutralità politica, necessariamente basata sull’assenza di coinvolgimenti, anche indiretti, in vicende che destano allarme sociale, specie in una dimensione di comunità territoriale non aliena dal rischio di potenziali fenomeni di infiltrazione mafiosa.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Mattia Murra
(20 marzo 2018)
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