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TAR CAMPANIA

Convocazione del Consiglio comunale recapitata in luogo diverso da quello dovuto

La sentenza che chiarisce come l'avviso è strumento indispensabile che va ricevuto entro un preciso lasso temporale.

Un Consigliere di un Comune campano impugnava dinanzi al TAR alcune delibere dell’Ente assumendo di essere venuto a conoscenza in via informale della convocazione della seduta consiliare nella quale i provvedimenti furono approvati e di avervi anche preso parte, dichiarando tuttavia in quella sede di non avere ricevuto alcuna formale comunicazione relativa alla convocazione del Consiglio Comunale e di conseguenza di non avere potuto visionare gli atti relativi ai punti dell’ordine del giorno e chiedendo quindi un rinvio della seduta.

Il Segretario comunale rilevava invece che la notifica della convocazione doveva ritenersi valida, in quanto era stata sottoscritta dal padre del ricorrente (come, peraltro, avvenuto anche in altre recedenti occasioni) e che i documenti erano rimasti a disposizione di tutti i consiglieri presso la sede comunale con la possibilità di ciascuno di prenderne visione.

Il ricorrente lamentava allora la violazione dell’art. 28, commi 1 e 2 del Regolamento del Consiglio comunale a mente del quale l’avviso di convocazione dell’ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di messo comunale che poi lo rimette alla segreteria comunale. Nel caso di specie tale procedura non sarebbe stata realizzata in quanto l’avviso in questione è stato consegnato al padre del ricorrente, che risiede ed ha domicilio in luogo diverso da quello del ricorrente stesso, come attestato dai certificati di residenza prodotti. Ne sarebbe derivata la mancata convocazione dell’esponente e l’irregolarità dell’intera seduta per la violazione dell’essenziale diritto dei consiglieri comunali di ricevere tempestivamente la convocazione in modo da poter esaminare la documentazione posta a corredo della deliberazione.

La mancata convocazione avrebbe determinato anche la violazione del principio dell’art. 174 del T.U. n. 267 del 2000 avendo comportato l’inosservanza della comunicazione dell’avvenuto deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare soprattutto in riferimento ad argomenti dell’ordine del giorno.

La circostanza che tali allegati fossero stati resi disponibili presso la sede comunale non varrebbe, secondo la tesi del ricorrente, a sanare il vulnus alle prerogative dei componenti l’Organo, che avrebbero quindi avuto un insostenibile onere di monitorare di propria iniziativa l’eventuale deposito di documenti per sedute consiliari di cui non avevano avuto notizie.

Il TAR Napoli, I Sezione, ha accolto il ricorso con sentenza 22 ottobre 2018 n. 6129.

Il Collegio campano ha premesso che l’avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell’assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell’ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull’organo esecutivo.

In tal senso non è infatti sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

Ora nel caso di specie non è contestato che l’avviso di convocazione della seduta del consiglio comunale di cui si discuteva sia stato consegnato a casa del padre del ricorrente e non invece presso il suo domicilio, come invece prescritto dall’art. 28 del Regolamento del consiglio comunale; né è risultato che lo stesso ricorrente avesse designato o delegato formalmente il padre a ritirare per proprio conto l’avviso stesso, con la conseguenza che tale modalità di consegna non era idonea a garantire la necessaria comunicazione della convocazione con conseguente oggettiva lesione dello ius ad officium e illegittimità delle delibere assunte nella seduta del consiglio comunale che devono quindi essere annullate.

Né può sostenersi che la circostanza che il ricorrente abbia comunque preso parte alla seduta del Consiglio valga poi a sanare la mancata osservanza delle formalità di convocazione previste dal regolamento, in quanto lo stesso consigliere ha partecipato alla seduta al solo scopo di chiedere un rinvio per poter studiare la documentazione e prendere parte all’assise in modo informato, secondo quanto risultante dal verbale versato in atti. Al riguardo, rileva la previsione di cui all’art. 29, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale secondo cui l’avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della delibera, sicché la circostanza dell’avvenuta partecipazione alla seduta non vale a sanare la mancata prova dell’avvenuta consegna della convocazione nel termine prescritto.

 

Rodolfo Murra

(7 novembre 2018)

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