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Imprese e infiltrazione mafiosa

Interdittiva antimafia: i principi cui devono attenersi le Prefetture in sede di emissione delle informative

Ricostruzione dell'istituto ed ampia casistica nella sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 3 maggio 2016 n. 17343.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di interdittiva antimafia con una minuziosa ricostruzione normativa dell'istituto.

In particolare, nella sentenza della Terza Sezione del 3 maggio 2016 n. 17343, i Giudici di Palazzo Spada hanno individuato i principi ai quali si devono attenere le Prefetture in sede di emanazione delle informative antimafia, sia individuando gli elementi oggettivi rilevanti in materia sia evidenziando i criteri per la motivazione di tali misure.

L’informativa antimafia, secondo le previsioni degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6,  d.lgs. n. 159 del 2011, è un istituto mediante il quale l’autorità prefettizia, fondandosi su tali elementi, esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa, interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

La valutazione circa il pericolo di infiltrazione mafiosa fa venir meno, infatti, quella imprescindibile fiducia che l’Amministrazione deve riporre nell’affidabilità dell’imprenditore, allorché entra in rapporto con essa, poiché questa affidabilità è data dalla capacità di questi, oggettivamente verificabile, di non cooperare né di prestarsi in alcun modo, con la sua attività economica, ai disegni della criminalità mafiosa.

La motivazione del provvedimento prefettizio, ispirato a finalità preventive, deve indicare gli elementi di fatto posti alla base di tale valutazione, desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria, ed esplicitare le ragioni in base alle quali, secondo la logica del «più probabile che non», sia ragionevole dedurre da uno o più di tali elementi indiziari, gravi, precisi e, se plurimi, anche concordanti il rischio di infiltrazione mafiosa nell’impresa, anche solo eventualmente, per relationem, con richiamo ai provvedimenti giudiziari o agli atti delle stesse Forze di Polizia, laddove già contengano con chiarezza il percorso logico di siffatta valutazione.

Non si richiedono all’informativa antimafia formalismi linguistici né formule sacramentali, essendo idoneo a sorreggere la valutazione discrezionale del provvedimento prefettizio anche un apparato motivazionale asciutto, scarno, finanche poco elaborato, dal quale, però, si evincano le ragioni sostanziali che giustificano la valutazione di permeabilità mafiosa dell’impresa sulla base degli elementi raccolti.

La Sezione ha enucleato, a solo titolo esemplificativo, un’ampia casistica di tali elementi.

Essi, non costituenti infatti un numerus clausus, non consistono solo nelle circostanze desumibili dalle sentenze di condanna per particolari delitti e dalle misure di prevenzione antimafia, ma anche da tutti gli altri provvedimenti giudiziari, qualunque sia il loro contenuto dispositivo, recanti motivazioni che lumeggino le situazioni di infiltrazione mafiosa; dai più molteplici e diversi rapporti di parentela, amicizia, colleganza, frequentazione, collaborazione, che per intensità e durata indichino un verosimile pericolo di condizionamento criminale; da vicende anomale nella formale struttura o nella concreta gestione dell’impresa, sintomatiche di cointeressenza o di condiscendenza dell’impresa e dei suoi soci, amministratori, gestori di fatto con il fenomeno mafioso nelle sue più varie forme.

Per saperne di più: 

Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 - Pres.  Maruotti, Est. Maruotti e Noccelli

Fonte: Giustizia Amministrativa

La Direzione

(7 maggio 2016)

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