Consiglio di Stato
Interdittiva antimafia: il rischio di condizionamento mafioso nei rapporti di colleganza
Il rapporto di stretta collaborazione tra la società e la realtà politica locale compromessa con la camorra nella sentenza del 9.12.2015 n. 5606.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 9.12.2015 n. 5606 ha confermato la legittimità della sentenza del TAR campano che ha rigettato il ricorso proposto da una società contro il provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Caserta, e il conseguente Decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania e Molise – Sede Centrale di Napoli – Stazione Unica Appaltante Ente delegato dal Comune di Quarto, ha proceduto alla revoca dell’aggiudicazione definitiva di un appalto per i lavori di riqualificazione ed ampliamento del secondo tratto di via Seitolla nel predetto Comune di Quarto (NA).
La sentenza impugnata ha, in particolare, sottolineato i seguenti aspetti, posti a fondamento dell’informativa, e cioè:
1. il rinvio a giudizio della moglie di uno degli amministratori della società in un processo penale per reati di scambio elettorale politico-mafioso, di cui si sarebbe avvantaggiato l'allora sindaco di Casal di Principe;
2. l’attivismo, dovuto alla comune militanza politica, e il sostegno dei due amministratori all’attività del sindaco, anche durante la campagna elettorale;
3. il contesto di tale rapporto di appoggio e collaborazione tra i due amministratori e il sindaco, dapprima rimosso dalla carica per vicende legate alla raccolta dei rifiuti e, successivamente, tratto in arresto per reati di stampo mafioso.
Il T.A.R. campano ha ravvisato il pericolo di una prossimità dell’impresa con le organizzazioni criminali di stampo camorristico, per la intensità dei rapporti a vario titolo intercorsi tra gli imprenditori e il sindaco colluso con la camorra, rapporti che, almeno in un caso, hanno dato adito a misure di custodia cautelare e al rinvio a giudizio per vicende penali collegate all’attività di un’organizzazione di stampo mafioso.
Il Consiglio di Stato ha fatto proprie le motivazioni del giudice di prime cure, rigettando l'appello.
In particolare, il Collegio ha evidenziato come appaia chiaro il rapporto di colleganza, non solo politica, e di collaborazione degli amministratori – l’uno organizzatore della campagna elettorale del 2007 e l’altro eletto consigliere nella consiliatura che ha visto quale sindaco – con un contesto politico locale, facente capo all'ex sindaco di Casal di Principe, fortemente compromesso dalla camorra, tanto da avere determinato l’arresto di quest’ultimo, nel 2011, per legami con la camorra stessa.
Il rapporto di stretta collaborazione della Società con tale realtà politica locale, indiscutibilmente compromessa con la camorra, rapporto confermato anche dalla personale frequentazione di essi con l’ex sindaco poi arrestato - ad avviso del Collegio - "è un elemento tutt’altro che impalpabile e inidoneo a giustificare la valutazione al rischio di condizionamento mafioso, poiché al contrario dimostra, in modo non equivoco, che i due amministratori, proprio per lo stretto collegamento con tale realtà, hanno avuto un profondo e costante rapporto di collaborazione e di cointeressenza con un soggetto riconducibile, in sostanza, ad una realtà criminale di stampo mafioso potente e pervasiva, capace di infiltrarsi tanto facilmente, per i più vari motivi di convenienza e/o connivenza personale, tanto nella vita politica dell’ente locale quanto, altrettanto facilmente, anche nelle dinamiche economiche delle imprese, con conseguente rischio, logico e ragionevole, di condizionamento mafioso dell’odierna società appellante".
Fonte: Consiglio di Stato
Enrico Michetti
La Direzione
(10 dicembre 2015)
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