Appalti pubblici
Interdittiva antimafia: il tempo non annulla il potere del Prefetto
Nessuna irrilevanza della sentenza penale sopraggiunta anche a notevole distanza di tempo dai fatti accertati. La sentenza del Consiglio di Stato sul caso Banda della Magliana.
La Prefettura della Provincia di Roma nell’ottobre del 2014 ha adottato una informativa interdittiva antimafia nei confronti di due società (una controllata ed una controllante), in quanto riconducibili alla gestione di un soggetto, quale amministratore di fatto, ritenuto quale prestanome e longa manus di-altro personaggio, di notevole spessore criminale legato alla tristemente nota “Banda della Magliana”.
Il TAR del Lazio, adito con ricorso proposto avverso il provvedimento prefettizio, con la sentenza n. 5205 del 2015, ha accolto il gravame, ritenendo che gli elementi posti a sostegno dell’informativa non avessero il carattere dell’attualità, in quanto la sentenza di condanna, per il delitto di usura, pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti del prestanome, riguardava fatti risalenti al 2001-2003, e ha annullato gli atti impugnati. Secondo il TAR capitolino, in altri termini, difetterebbe all’informativa l’indispensabile connotazione dell’attualità, non rilevando in contrario la data, ben successiva, di adozione della sentenza penale che ha definito il relativo giudizio di primo grado (peraltro appellata).
Avverso tale sentenza del TAR hanno proposto appello il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado.
Il Consiglio di Stato ha mostrato di non condividere il ragionamento seguito dai giudici di primo grado e, con decisione n. 5678 del 15 dicembre 2015 ha accolto l’appello.
Secondo il TAR Lazio, infatti, ciò che assume rilevanza, è il periodo in cui sono stati consumati i fatti-reato, oggetto di condanna e anche solo di esame e di valutazione da parte del giudice penale.
Una simile lettura del dato normativo in materia, tuttavia, non ha convinto i magistrati di appello perché conduce ad una interpretatio abrogans dell’art. 84, comma 4, del D.L.vo n. 159/2011 e del valore estrinseco che alle sentenze di condanna, anche non definitive, tale disposizione assegna.
Infatti, a mente dell’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. 159/2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, fra l’altro, «dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
Ora ben può desumere e bene ha desunto l’Autorità prefettizia tali elementi dalla sentenza del Tribunale penale di Roma che, pur intervenuta nel 2013 e ancorché oggetto di impugnazione, ha condannato il protagonista di questa vicenda per il delitto di cui all’art. 644 c.p.
Ritenere che tale sentenza sia irrilevante, soltanto perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significa introdurre un elemento della fattispecie – l’attualità del fatto di reato, oggetto di condanna – che non è contemplato dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell’informativa.
Diversamente ragionando, del resto, ne discende la paradossale conseguenza che i tempi dell’accertamento dibattimentale, nella pienezza del contraddittorio, tornano a favore e non in danno del soggetto condannato, ancorché in via definitiva
I giudici di Palazzo Spada hanno spiegato che ove si seguisse un simile ordine di idee si giungerebbe all’aberrante risultato che più si dilatano i tempi dell’accertamento dibattimentale ed aumenta la distanza, sul piano cronologico, della condanna dalla commissione dei fatti, tanto più irrilevante diventa l’incidenza della condanna sulla valutazione degli elementi di permeabilità mafiosa dell’impresa, trascurandosi però, in questo modo, di considerare che è spesso la complessità dei fatti e la molteplicità delle parti (e, non di rado, l’impiego di strategie processuali dilatorie), nei processi relativi alla criminalità organizzata di stampo mafioso o a reati connessi a tale tipo di criminalità, a condizionare pesantemente l’accertamento dibattimentale e la lunghezza del giudizio.
Tale lunghezza, con la conseguente sopravvenienza della condanna anche a notevole distanza di tempo dai fatti accertati, non può rendere irrilevante la sentenza di condanna, ai fini di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), del citato D.L.vo n. 159/2011, nella valutazione del Prefetto, per il quale la condanna è un elemento attuale, ancorché intervenuta dopo molti anni dai fatti di reato, da cui egli desume gli elementi per valutare il pericolo di condizionamento mafioso.
Rodolfo Murra
(20 dicembre 2015)
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