CORTE DI CASSAZIONE
Comportamento colposo della P.A., e il riparto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria
Le Sezioni Unite si pronunciano su un caso di un impianto industriale autorizzato e poi non più realizzato.
Una società ha convenuto davanti al Tribunale di Ancona la Regione Marche e la Provincia di Macerata al fine di accertare e dichiarare la responsabilità delle Amministrazioni convenute e di ottenere la condanna delle stesse al risarcimento dei danni provocati dalla mancata utilizzazione di un impianto, realizzato dalla società stessa, per la produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse, impianto che aveva ottenuto tutte le autorizzazioni da parte delle Amministrazioni competenti. Ha dedotto la società attrice di essere stata indotta dal comportamento colposo delle Amministrazioni ad un incolpevole affidamento sulla realizzabilità e l’utilizzazione dell’impianto e pertanto di aver affrontato gli ingenti costi necessari per la sua realizzazione e la messa in funzione. Ma, in seguito al successivo annullamento dell’autorizzazione, era stata costretta al definitivo abbandono dell’iniziativa economica venendo così a subire un gravissimo e ingiusto pregiudizio patrimoniale.
Si sono costituite le Amministrazioni convenute e hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
L’attrice, prospettando il proprio interesse a una definizione immediata della questione di giurisdizione, ha proposto ricorso per regolamento preventivo chiedendo che le Sezioni Unite della Corte di cassazione affermassero la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che l’attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto che agisce nei confronti della pubblica amministrazione sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che ha impugnato. Mentre si è al di fuori della giurisdizione amministrativa se viene in rilievo una fattispecie complessa in cui l’emanazione di un provvedimento favorevole, che venga successivamente annullato in quanto illegittimo, si configura solo come uno dei presupposti dell’azione risarcitoria che si fonda altresì sulla capacità del provvedimento di determinare l’affidamento dell’interessato e la lesione del suo patrimonio che consegue a tale affidamento e alla sopravvenuta caducazione del provvedimento favorevole.
Il caso odierno ricade, secondo l’ordinanza che ha deciso il proposto regolamento (n. 22435 del 24 settembre 2018), pienamente in questa ipotesi. In particolare non è stato ritenuto idoneo ad attrarre la controversia in esame nella giurisdizione del giudice amministrativo il richiamo della legislazione speciale che attribuisce competenza giurisdizionale esclusiva all’Autorità giudiziaria amministrativa in materia di energia.
Anche nell’ipotesi dell’attribuzione di un settore di competenza alla A.G.A. permane, infatti, la linea di discrimine fra azioni risarcitorie dipendenti dall’illegittimità dell’atto e azioni risarcitorie dipendenti dall’affidamento derivato dal comportamento della pubblica amministrazione, rimanendo privo di rilievo che tale comportamento sia più o meno direttamente connesso all’esercizio dell’attività appartenente al settore di competenza esclusiva.
Nel secondo caso il soggetto leso denuncia non già la lesione del suo interesse legittimo pretensivo bensì quella della sua integrità patrimoniale derivata dall’affidamento incolpevole sulla legittimità dell’attribuzione favorevole poi caducata. Viene quindi in rilievo in questa ipotesi non solo la situazione lesa, che peraltro è riferibile a un diritto soggettivo e non a un interesse legittimo, ma anche la natura stessa del comportamento lesivo che non consiste tanto ed esclusivamente nella illegittimità dell’agire della P.A. ma piuttosto nella violazione del principio generale del neminem laedere.
Rodolfo Murra
(2 ottobre 2018)
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