Corte dei Conti
Un incarico inutile per dissipare i soldi pubblici: condannati Sindaco e Segretario comunale
Per svolgere le funzioni di Direttore generale non occorre una nomina specifica nè oneri economici aggiuntivi.
L’Italia era nel pieno della crisi economica. Milioni di persone rimanevano senza lavoro. Il governo tagliava la spesa pubblica. Ma in un paesino di quattromila anime, il Sindaco e il Segretario comunale preferivano concedere un incarico inutile per spendere i soldi pubblici. In fondo, il nostro Paese nelle classifiche mondiali non può arrivare sempre ultimo, almeno in quella sugli sprechi di denaro pubblico, vuole avere il primato!
Il Gruppo consiliare di minoranza denuncia, alla Procura erariale, lo spreco e quest’ultima, a seguito delle indagini svolte, presenta richiesta risarcitoria per il danno causato. La pretesa è riferita in concreto all’ingiustificato esercizio, da parte del Sindaco e del Segretario comunale, della facoltà prevista dall’art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nel testo all’epoca vigente, che consentiva, nei Comuni con numero di abitati inferiore a 15.000, di attribuire al Segretario comunale la funzione di Direttore Generale, con riconoscimento della relativa indennità.
Le argomentazioni difensive dei convenuti a nulla sono valse. I giudici contabili possono e devono verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’Ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità. In particolare, i comportamenti contrari alla legge, palesemente irragionevoli o altamente diseconomici, non sono al riparo dal sindacato dei giudici.
La Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Lombardia, ha ritenuto, con sentenza n. 122/2014, gravemente colposo il comportamento dei convenuti, in quanto non conforme a ragionevolezza. I due convenuti hanno agito in dispregio delle più elementari regole di prudenza e di buona amministrazione, avendo concordato un compenso assolutamente spropositato in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni geografiche ed organizzative dell’Ente.
Non era necessario alcun onere economico aggiuntivo per il Comune. Al Segretario comunale già gli spettano, in quanto rientranti nelle funzioni attribuibili per legge e per previsione statuaria del Comune, e quindi non specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base.
Il comportamento ha cagionato un rilevante danno all’Ente locale: il Sindaco ne è responsabile per aver adottato i provvedimenti di attribuzione dell’incarico, il Segretario comunale, invece, ha omesso di rilevarne l’irragionevolezza, ed ha così beneficiato dell’indennità connessa.
Infine, per la quantificazione del danno, i giudici contabili hanno ritenuto rilevante il parere favorevole alla nomina del Direttore Generale della Giunta comunale. Il danno, quindi, è stato ridotto e quantificato, rispetto alla proposta della Procura, in € 10.000,00 (oltre gli interessi e le spese legali). La somma deve essere ripartita addebitandone il 40% al Sindaco (euro 4.000,00) ed il 60% al Segretario comunale (euro 6.000,00), in ragione della professionalità specifica di quest’ultimo che, nella sua veste, e quindi organo di consulenza generale dell’Ente, disponeva di maggiori elementi per prevedere le ricadute negative della contestata condotta.
Per approfondire e scaricare la sentenza Gazzettaamministrativa.it
Gianmarco Sadutto
(2 luglio 2014)
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