Tributi Locali
Niente IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
Superato il contrasto giurisprudenziale. Il principio sancito dalle Sezioni Unite nelle sentenza n. 5078 del 15.3.2016.
Il Giudice di Pace di Venezia, su ricorso di un contribuente, ingiunse alla Società affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia il pagamento della somma di 67,36, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di Iva applicata e riscossa alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 22/1997- Cd. Tia- riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l'Iva.
In secondo grado il Tribunale riaffermò la natura tributaria della Tia in quanto mera variante della Tarsu ed escluse l'assoggettabilità della Tia ad Iva sia per l'assenza di una normativa specifica, sia per essere le relative entrate riconducibili ai diritti, canoni e contributi percepiti nell'esercizio di pubbliche autorità.
La questione è giunta innanzi alla Corte di Cassazione con specifica richiesta della Società affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti di rimessione della questione alle SS.UU., assumendo l'esistenza di un contrasto tra le sezioni civili della Corte, nonché la particolare importanza della questione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 5078 pubblicata il 15.3.2016 hanno rigettato il ricorso affermando che la normativa a fondamento delle questioni sollevate è costituita dall'art. 49 del d.lgs. 5/2/1997, n. 22 — con il quale venne soppressa a decorrere dal l' gennaio 1999, la ed. Tarsu, disponendo che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, fossero coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa (usualmente denominata Tariffa di Igiene ambientale)- composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Con espresso riferimento alla applicabilità dell'iva al tributo in questione, le Sezioni Unite - richiamato il contrasto tra la Quinta e la Prima Sezione della Corte - hanno ritenuto di dar seguito all'indirizzo espresso dalla Sezione Tributaria ovvero della Quinta Sezione che con orientamento costante ha affermato: "la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente".
Secondo le Sezioni Unite tale determinazione trova il suo fondamento negli elementi autoritativi che caratterizzano la cd. Tia 1, elementi costituiti dall'assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico - essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici - nonché dall'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
La Direzione
(21 marzo 2016)
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