Corte di Cassazione
Intercettazioni con virus informatici: via libera delle Sezioni Unite all'agente intrusore
Nessun limite nella privata dimora in caso di procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica e associazione per delinquere.
Avevamo dato notizia nel redazionale del 10.4.2016 dell'ordinanza della Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 6 aprile 2016, n. 13884 (Presidente Carcano) che ha rimesso alle Sezioni Unite un tema delicato quello del ricorso a strumenti di sofisticata tecnica informatica ovvero l'utilizzazione delle tecniche di intercettazione con il c.d. agente intrusore, di così formidabile invadenza nella sfera della privacy e nello stesso tempo di applicazione tendenzialmente semplice che, può determinare, da un lato, la compromissione di diritti costituzionali, dall'altro, assicurare una maggiore capacità investigativa finalizzata alla repressione di gravi reati.
In particolare, il problema dell'utilizzazione del cd agente intrusore nasce dalla difficoltà di indicare con precisione ed in anticipo i luoghi dove avverrà l'attività captativa in quanto per ragioni tecniche in tal caso si prescinde dal riferimento al luogo, essendo l'intercettazione dinamica perché collegata al dispositivo elettronico, sia esso smartphone o tablet ovvero computer portatile, sicché l'attività di captazione segue tutti gli spostamenti nello spazio dell'utilizzatore.
Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto di chiedere alle Sezioni Unite se anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 del codice penale, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).
Sul sito della Suprema Corte è stata pubblicata la soluzione affermativa al quesito, ma limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Enrico Michetti
Fonte: Corte di Cassazione
La Direzione
(1 maggio 2016)
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