Corte di Cassazione
Condominio: infiltrazione d'acqua dal terrazzo, ecco chi paga i danni
I principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9449 del 10.5.2016.
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Il Lastrico Solare - Puntata 126
"In tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio".
È questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 10.5.2016 n. 9449 (Presidente: Rordorf, Relatore: Petitti) in applicazione del quale ha ritenuto corretta la pretesa risarcitoria azionata dalla proprietaria dell'appartamento danneggiato nei confronti della proprietaria della terrazza a livello e del condominio, entrambi riconosciuti in primo e secondo grado di giudizio corresponsabili del danno, nella proporzione stabilita dall'art. 1126 cod. civ..
Nella vicenda in esame, infatti era incontestato che il terrazzo anche se di proprietà esclusiva svolgeva altresì la funzione di copertura del fabbricato condominiale, con la conseguenza che dei danni subiti doveva rispondere per due terzi il Condominio e per un terzo la proprietaria della terrazza a livello.
Soluzione, questa, precisa la Corte che discende anche dall'applicazione dell'enunciato principio di diritto, non venendo in rilievo, nella specie, profili ulteriori e diversi rispetto a quello della ripartizione della responsabilità risarcitoria tra proprietaria esclusiva della terrazza a livello e condominio.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
La Direzione
(12 maggio 2016)
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