Consiglio di Stato
Quando le strutture balneari possono permanere durante tutto l'anno
I valori paesaggistici dell'area possono essere meglio tutelati con il mantenimento annuale della struttura.
Una società, proprietaria nel territorio marino di un Comune pugliese, di un villaggio turistico, nonché titolare di concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata asservita al villaggio turistico medesimo (concessione limitata solo al periodo estivo), chiedeva di poter mantenere lo stabilimento balneare in questione, non solo per la stagione estiva, bensì per tutto l’anno.
L’Amministrazione comunale ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica mentre la Soprintendenza ha annullato tale provvedimento, rilevando che l’atto comunale era “carente di adeguate motivazioni, limitandosi semplicemente ad affermare che l’aspetto paesaggistico dell’intervento proposto non altera l’equilibrio architettonico dell’ambiente circostante”.
La società impugnava, avanti il TAR Lecce, la decisione della Soprintendenza ottenendo, nel 2011, piena vittoria in primo grado.
Il Ministero dei beni culturali, tuttavia, ha proposto appello, ritenendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, il potere di annullamento era stato esercitato legittimamente, posto che nell’atto comunale non risultava l’iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva compatibilità delle opere oggetto del progetto con gli specifici valori paesistici dei luoghi, né gli accertamenti istruttori eseguiti, né le valutazioni in base alle quali era stata rilasciata l’autorizzazione.
Il Consiglio di Stato (Sez. VI), con sentenza del 27 aprile 2018, ha respinto l’appello.
I giudici di secondo grado non hanno mancato di premettere che l’autorizzazione annullata si riferiva al mero mantenimento annuale di una struttura già ritenuta paesaggisticamente compatibile dalla stessa Soprintendenza in riferimento al periodo estivo. Inoltre, è stato osservato che l’Amministrazione comunale, contrariamente all’assunto del Ministero, aveva dato pieno conto delle valutazioni compiute, nonché delle condizioni a tal fine dettate.
La normativa regionale da applicarsi alla specie (l’art. 11 della L. reg. n. 17 del 2006, siccome modificato dalla L. reg. n. 241 del 2008, che ha inciso sul Piano urbanistico territoriale tematico e stabilito che “tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno”) ha evidentemente introdotto un regime di favore per l’operatore turistico che agisce in regime di concessione demaniale, garantendogli la possibilità di mantenere le strutture funzionali alla balneazione per l’intero anno, a condizione che le stesse abbiano il requisito della “facile amovibilità”. Ne consegue che, alla luce della norma citata, non poteva che esser censurato il convincimento del Ministero secondo il quale, posto che nella valutazione dell’Amministrazione il pregio paesaggistico richiede che solo manufatti amovibili possano essere stimati compatibili con il vincolo, è normale che di tali manufatti si preveda la rimozione, quando cessa l’esigenza stagionale che ne aveva richiesto l’installazione.
In altre parole, deve ritenersi che, laddove venga in rilievo un’eccezionale diversa valutazione per differenti periodi stagionali, occorre che l’Amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare; stagione che, per evidenti caratteristiche intrinseche, comporta una presenza ben più massiccia sul territorio e, conseguentemente, una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello stesso bene tutelato.
Infine, secondo i giudici di Palazzo Spada, non può inoltre trascurarsi che, quanto meno in astratto, i valori paesaggistici dell’area ben possono essere meglio tutelati con il mantenimento annuale della struttura, così da evitare ogni anno operazioni particolarmente complesse e delicate di installazione e rimozione della struttura medesima.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Rodolfo Murra
(30 aprile 2018)
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