Condividi la notizia

Silenzio-inadempimento

Quando l'"abogado" che non riesce a diventare "avvocato" può chiedere il risarcimento del danno

Il TAR del Lazio affronta il tema del danno da ritardo.

Un cittadino italiano, aspirante al riconoscimento nell’ordinamento italiano del titolo di abogado, conseguito in Spagna previa omologazione nello stesso Paese del diploma italiano di laurea, adiva il T.A.R. Lazio convenendo in giudizio il Ministero della Giustizia, inizialmente contestandone il silenzio rifiuto. In particolare il ricorrente chiedeva l’annullamento sia dell’atto col quale il Ministero negava implicitamente il riconoscimento del titolo di abogado, sia del provvedimento adottato nella conferenza di servizi il quale esprimeva parere negativo circa il riconoscimento del titolo suddetto del ricorrente sia, infine, del verbale di insediamento del Commissario ad acta con il quale il medesimo rimetteva gli atti al Giudice procedente, asserendo che l’Amministrazione avrebbe ottemperato a quanto prescritto. Infine, il giovane avanzava una domanda risarcitoria dei danni derivanti sia dal silenzio inadempimento dell’Amministrazione, sia dal successivo diniego di riconoscimento adottato.

Infatti, a seguito di numerosi solleciti, stante il persistente silenzio dell’Amministrazione, egli proponeva istanza di nomina di un Commissario ad acta, ex art. 117 comma 3, C.p.a.: la Sezione, pertanto, individuava un Commissario affinché provvedesse all’attivazione delle necessarie comunicazioni con le competenti Amministrazioni spagnole al fine di accertare se il ricorrente fosse munito o meno di un titolo idoneo a consentirgli, almeno in astratto, l’esercizio della professione forense in Spagna, ed affinché, in caso di esito positivo della verifica, si adottasse il decreto di riconoscimento della qualifica acquisita, con l’obiettivo di espletare tutti gli adempimenti necessari ai fini della sua ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia.

A luglio del 2016, il Ministero della Giustizia informava il ricorrente che era stato emesso un diniego di riconoscimento del suo titolo di abogado. Nel provvedimento si affermava che il Consejo de la Abogacìa Espanola aveva confermato che si dovevano accettare solamente le iscrizioni all’Albo dei cittadini stranieri in possesso di titoli con procedura di omologazione iniziata prima del 31 ottobre  2011 (data della legge spagnola di riforma dell’esame di Stato, la n. 34/2006, che aveva previsto una formazione complementare prima inesistente).

I magistrati di Via Flaminia, con sentenza n. 3066 del 19 marzo 2018, respingevano tutti i motivi di ricorso proposti, compiendo un dettagliato excursus storico-normativo, cui si rimanda per una più approfondita analisi, posto alla base della espressa motivazione di rigetto.

Di particolare rilievo appare, tuttavia, il profilo relativo alle domande risarcitorie, con il connesso principio di diritto enunciato dal T.A.R. a sostegno del rigetto delle pretese di parte ricorrente. Nel merito, l’aspirante avvocato chiedeva in primis il risarcimento del danno derivante dal silenzio inadempimento protrattosi per circa un anno (inteso come danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento favorevole all’istante) e, in seconda battuta, il risarcimento del danno derivante dal diniego di riconoscimento espresso, da intendersi come danno da illegittimità dell’azione amministrativa.

I magistrati laziali, rimettendosi ad autorevoli precedenti giurisprudenziali, hanno dichiarato infondate anche queste due ultime pretese, statuendo che la sussistenza del danno da ritardo non può presumersi juris tantum, in relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, in quanto il danneggiato deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). La prova dell’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria deve considerarsi raggiunta a fronte sia della dimostrazione di un esito favorevole del procedimento (con conseguimento da parte del privato del bene della vita richiesto) e sia di una palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali, non giustificata da parte dell’Amministrazione, né in sede procedimentale, né in sede giudiziale, con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo rispetto al concreto affare trattato. Ciò tenuto conto del principio generale secondo il quale l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta del privato accertata in sede giurisdizionale non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita di cui trattasi e non può, pertanto, costituirne di per sé il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

Il ritardo dell’Amministrazione nel provvedere sulla domanda di riconoscimento del ricorrente, infatti, non dipendeva da inerzia dolosa o colposa del Ministero della Giustizia, ma era dovuto al lungo e difficoltoso periodo di interlocuzione con le Autorità spagnole che necessariamente doveva precedere la definizione della posizione del Ministero convenuto. Invero, come è riscontrabile nel verbale della conferenza di servizi, “solo a seguito di reiterate richieste di ulteriori chiarimenti in ordine alla validità del titolo di soggetti versanti in condizioni identiche […] il Consejo de la Abogacìa Espanola, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, ha infine esplicitamente confermato che si dovranno accertare solamente le iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge n. 34/2006, quando l’interessato abbia iniziato la pratica di omologazione del titolo prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all’Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge”.

 

Mattia Murra

(25 marzo 2018)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

2 aprile 2016
Giustizia amministrativa | Il commento alla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato del del 25 marzo 2016 n. 1239.

 
 
Condividi la notizia

29 novembre 2017
Responsabilità  del custode | Il principio, ribadito dalla Corte di Cassazione , interrompe il nesso di causalità ed esclude la responsabilità del custode

 
 
Condividi la notizia

23 aprile 2019
CONSIGLIO DI STATO | Il ristoro del danno non spetta in caso di violazione del dovere di correttezza.

 
 
Condividi la notizia

15 maggio 2014
Danno erariale | La Corte dei Conti condanna al risarcimento del danno il primo cittadino negligente.

 
 
Condividi la notizia

7 aprile 2015
Danno da ritardo | Il ritardo nell'emanazione di un provvedimento non genera automaticamente il diritto al ristoro dei danni. La sentenza del Consiglio di Stato del 7.4.2015.

 
 
Condividi la notizia

22 aprile 2018
Corte di Cassazione | I giudici di legittimità  ribaltano i due verdetti di merito.

 
 
Condividi la notizia

18 marzo 2018
Antimafia | I principi sanciti nella sentenza del Consiglio di Stato.

 
 
Condividi la notizia

1 febbraio 2015
Lavoro pubblico | I principi sanciti dalla Corte di Cassazione Quarta Sezione Lavoro sentenza n. 27481 del 30.12.2014.

 
 
Condividi la notizia

9 agosto 2015
Consiglio di Stato | L'applicazione dell'art. 2043 Cod. civ. e la ricerca della relazione di causalità tra la condotta dell'amministrazione ed il danno ingiusto.

 
 
Condividi la notizia

24 agosto 2018
Consiglio di Stato | La storia di un calciatore prima condannato e poi assolto dalla giustizia sportiva: gli spetta il risarcimento del danno?

 
 
Condividi la notizia

25 maggio 2014
Consiglio di Stato | L'inosservanza del termine per concludere il procedimento amministrativo può comportare la condanna dell'Amministrazione inadempiente al risarcimento del danno o all'indennizzo da ritardo.

 
 
Condividi la notizia

9 febbraio 2015
Appalti | Euro 343.455,51 di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e danno curriculare nella sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2015.

 
 
Condividi la notizia

26 aprile 2015
Giustizia Amministrativa | La mancanza di una disposizione normativa impositiva dell'obbligo di provvedere non preclude l'impugnazione. La sentenza del TAR Campania Napoli del 24.4.2015.

 
 
Condividi la notizia

23 febbraio 2016
Corte di Cassazione | L'inerzia del Comune nel rilascio non salva il venditore. L'inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno nella sentenza dell'8.2.2016 n. 2438.

 
 
Condividi la notizia

2 maggio 2014
Interferenze tra emittenti | Condannato il Ministero dello Sviluppo Economico per danno da ritardo.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.