Silenzio-inadempimento
Quando l'"abogado" che non riesce a diventare "avvocato" può chiedere il risarcimento del danno
Il TAR del Lazio affronta il tema del danno da ritardo.
Un cittadino italiano, aspirante al riconoscimento nell’ordinamento italiano del titolo di abogado, conseguito in Spagna previa omologazione nello stesso Paese del diploma italiano di laurea, adiva il T.A.R. Lazio convenendo in giudizio il Ministero della Giustizia, inizialmente contestandone il silenzio rifiuto. In particolare il ricorrente chiedeva l’annullamento sia dell’atto col quale il Ministero negava implicitamente il riconoscimento del titolo di abogado, sia del provvedimento adottato nella conferenza di servizi il quale esprimeva parere negativo circa il riconoscimento del titolo suddetto del ricorrente sia, infine, del verbale di insediamento del Commissario ad acta con il quale il medesimo rimetteva gli atti al Giudice procedente, asserendo che l’Amministrazione avrebbe ottemperato a quanto prescritto. Infine, il giovane avanzava una domanda risarcitoria dei danni derivanti sia dal silenzio inadempimento dell’Amministrazione, sia dal successivo diniego di riconoscimento adottato.
Infatti, a seguito di numerosi solleciti, stante il persistente silenzio dell’Amministrazione, egli proponeva istanza di nomina di un Commissario ad acta, ex art. 117 comma 3, C.p.a.: la Sezione, pertanto, individuava un Commissario affinché provvedesse all’attivazione delle necessarie comunicazioni con le competenti Amministrazioni spagnole al fine di accertare se il ricorrente fosse munito o meno di un titolo idoneo a consentirgli, almeno in astratto, l’esercizio della professione forense in Spagna, ed affinché, in caso di esito positivo della verifica, si adottasse il decreto di riconoscimento della qualifica acquisita, con l’obiettivo di espletare tutti gli adempimenti necessari ai fini della sua ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia.
A luglio del 2016, il Ministero della Giustizia informava il ricorrente che era stato emesso un diniego di riconoscimento del suo titolo di abogado. Nel provvedimento si affermava che il Consejo de la Abogacìa Espanola aveva confermato che si dovevano accettare solamente le iscrizioni all’Albo dei cittadini stranieri in possesso di titoli con procedura di omologazione iniziata prima del 31 ottobre 2011 (data della legge spagnola di riforma dell’esame di Stato, la n. 34/2006, che aveva previsto una formazione complementare prima inesistente).
I magistrati di Via Flaminia, con sentenza n. 3066 del 19 marzo 2018, respingevano tutti i motivi di ricorso proposti, compiendo un dettagliato excursus storico-normativo, cui si rimanda per una più approfondita analisi, posto alla base della espressa motivazione di rigetto.
Di particolare rilievo appare, tuttavia, il profilo relativo alle domande risarcitorie, con il connesso principio di diritto enunciato dal T.A.R. a sostegno del rigetto delle pretese di parte ricorrente. Nel merito, l’aspirante avvocato chiedeva in primis il risarcimento del danno derivante dal silenzio inadempimento protrattosi per circa un anno (inteso come danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento favorevole all’istante) e, in seconda battuta, il risarcimento del danno derivante dal diniego di riconoscimento espresso, da intendersi come danno da illegittimità dell’azione amministrativa.
I magistrati laziali, rimettendosi ad autorevoli precedenti giurisprudenziali, hanno dichiarato infondate anche queste due ultime pretese, statuendo che la sussistenza del danno da ritardo non può presumersi juris tantum, in relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, in quanto il danneggiato deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). La prova dell’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria deve considerarsi raggiunta a fronte sia della dimostrazione di un esito favorevole del procedimento (con conseguimento da parte del privato del bene della vita richiesto) e sia di una palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali, non giustificata da parte dell’Amministrazione, né in sede procedimentale, né in sede giudiziale, con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo rispetto al concreto affare trattato. Ciò tenuto conto del principio generale secondo il quale l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta del privato accertata in sede giurisdizionale non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita di cui trattasi e non può, pertanto, costituirne di per sé il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
Il ritardo dell’Amministrazione nel provvedere sulla domanda di riconoscimento del ricorrente, infatti, non dipendeva da inerzia dolosa o colposa del Ministero della Giustizia, ma era dovuto al lungo e difficoltoso periodo di interlocuzione con le Autorità spagnole che necessariamente doveva precedere la definizione della posizione del Ministero convenuto. Invero, come è riscontrabile nel verbale della conferenza di servizi, “solo a seguito di reiterate richieste di ulteriori chiarimenti in ordine alla validità del titolo di soggetti versanti in condizioni identiche […] il Consejo de la Abogacìa Espanola, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, ha infine esplicitamente confermato che si dovranno accertare solamente le iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge n. 34/2006, quando l’interessato abbia iniziato la pratica di omologazione del titolo prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all’Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge”.
Mattia Murra
(25 marzo 2018)
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