TAR SICILIA
Distribuzione automatici di bevande: la proroga illegittima del servizio
Il giudice annulla anche se cè stato un contenzioso concluso con una transazione.
Un’azienda sanitaria provinciale siciliana adottava un atto di proroga (addirittura per sette anni) del servizio di erogazione di sostanze alimentari e bevande a mezzo distributori automatici e semiautomatici presso locali di sua disponibilità (per ben 80 “macchinette”), sulla base di un pregresso atto transattivo con l’impresa fornitrice, con la quale era insorto un contenzioso. Con tale atto si poneva fine alla lite e si “pattuiva” la proroga in questione, in cambio della rinuncia della ditta a coltivare una richiesta di danni.
Sulla base di un accesso documentale ottenuto in via formale, talune imprese concorrenti, che dichiaravano di operare nello specifico settore della erogazione, mediante distributori automatici, di caffè, bevande e snack, ed allegando che tale settore sarebbe stato caratterizzato dalla diffusa prassi di molte Amministrazioni di consentire l’installazione di distributori senza gara ovvero di procedere ad illegittime quanto dannose (per la concorrenza e la trasparenza) proroghe di fatto di precedenti appalti, impugnavano il provvedimento di proroga in esame.
Il TAR adito (III Sez. di Catania) ha ritenuto fondato, e pertanto da accogliere, il ricorso, con sentenza 8 novembre 2018 n. 2122.
Il Collegio non ha rinvenuto sufficienti motivi per discostarsi dall’orientamento secondo cui i provvedimenti di proroga dei contratti pubblici vanno considerati illegittimi, perché in contrasto con l’art. 97 Cost., dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, nonché, in generale, con la normativa comunitaria, che all’art. 31, comma 1, n. 4, lett. b), Direttiva 2004/18 consente agli Stati membri il rinnovo dell’affidamento, con ricorso alla procedura negoziata, solo quando ricorrono le condizioni in esso indicate, tra le quali rileva che la possibilità del rinnovo sia indicato sin dall’avvio del confronto competitivo e l’importo totale previsto per la prosecuzione sia individuato nel bando.
Nel caso di specie a nulla ha rilevato la circostanza che fosse intervenuta una transazione di un pregresso contenzioso tra l’Azienda e la ditta già fornitrice, atteso che questa modalità di proroga non è comunque consentita dalla normativa vigente.
Nonostante gli effetti dell’affidamento in proroga, disposto con il provvedimento contestato, andranno a cessare il 12 gennaio 2019, il Collegio ha nondimeno ritenuto che le ricorrenti avessero conservato un interesse a tale annullamento, visto che nel ricorso hanno fatto espressa riserva di successiva richiesta di risarcimento danni.
Rodolfo Murra
(14 novembre 2018)
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