CONSIGLIO DI STATO
Inidoneità all'impiego da parte di un poliziotto
Il caso di un agente che, ripreso servizio dopo una lunga assenza (a causa di una sospensione cautelare), è stato ritenuto fisicamente non più idoneo.
Una dipendente della Polizia di Stato impugnò dinanzi al TAR Lazio il decreto del Capo della Polizia che aveva disposto la sua cessazione dall'impiego, dopo averla convocata per la sottoposizione a verifica dei requisiti attitudinali ed aver espresso in quella sede il giudizio di non idoneità attitudinale.
La signora era stata cautelativamente sospesa dal servizio alcuni anni prima, in quanto sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale. Scaduti i cinque anni di efficacia della sospensione cautelare, ella era stata riammessa in servizio ma contestualmente convocata presso i competenti uffici per essere sottoposta ad accertamento in ordine alla permanenza dei requisiti psicofisici prescritti per l'impiego ed alla verifica della permanenza dei requisiti attitudinali.
Essendo stata la dipendente ritenuta non idonea sotto il profilo attitudinale, il Capo della Polizia ha adottato il decreto di cessazione dal servizio che, però, era stato poi annullato a seguito di quel ricorso giurisdizionale per difetto di motivazione della nota di convocazione.
Il Tar infatti, pur ritenendo che la disposizione che autorizza la verifica non va intesa in senso assoluto dato che tra le "specifiche circostanze" ve ne possono essere talune che non richiedono un'ulteriore diffusa motivazione, ha tuttavia ritenuto che la motivazione non può essere totalmente omessa, come nel caso di specie, ma tutt'al più essere concisa e contenuta.
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, sottolineando in primo luogo che anche se l'Amministrazione non ha l'obbligo, in caso di riammissione al servizio del dipendente, di ripercorrere l'intero iter previsto per l'immissione iniziale in servizio, tuttavia può valutare, discrezionalmente, di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti anche tenendo conto delle specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale che si richiedono ai dipendenti della polizia di Stato.
Nel caso di specie, l'assenza dal servizio per un periodo molto lungo (cinque anni, come detto) giustificherebbe ad avviso dell’Amministrazione l'assenza di una ulteriore motivazione nel provvedimento di convocazione della dipendente.
Il giudice di appello, III Sezione, con sentenza n. 1638 dell’11 marzo 2019, ha accolto il gravame.
Il Consiglio di Stato, invero, ha rammentato il principio in base al quale anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell’assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento di compiti connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza, atteso che detti compiti richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale.
La prolungata assenza dal servizio, indipendentemente dalle ragioni che l'hanno determinata, è certamente una circostanza tale da giustificare la determinazione dell'Amministrazione di svolgere tale accertamento.
Nel caso di specie, quindi, si deve ritenere che la motivazione dell'accertamento si possa implicitamente desumere dal fatto stesso – ed incontroverso – della lunga assenza dal servizio.
Mattia Murra
(11 marzo 2019)
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