CORTE DI CASSAZIONE
Esenzione dall'Ici per un immobile non fruito direttamente da una Parrocchia
Per i giudici di legittimità è necessaria l'utilizzazione diretta.
Con sentenza depositata il 2 gennaio 2017 la Commissione tributaria della Regione Emilia rigettava l'appello proposto da un Comune nei confronti di una Parrocchia per la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi, di seguito riuniti, proposti dalla contribuente avverso un avviso di accertamento ICI, relativo all'anno 2008, con il quale l'Ente locale aveva richiesto il tributo riguardo a un immobile di proprietà della Parrocchia, concesso in comodato ad una Associazione che gestiva un circolo ricreativo di ispirazione cristiana.
La sentenza della CTR ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per usufruire della richiesta esenzione dal tributo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.L.vo n. 504 del 1992, osservando che l'attività svolta dalla succitata associazione fosse riconducibile ad attività oggettivamente esente, così come entrambi i soggetti, Associazione e Parrocchia, potessero fruire dell'esenzione ICI in virtù delle loro caratteristiche soggettive.
Avverso detta pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, osservando che la sentenza impugnata si poneva in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, quanto alla verifica dei requisiti, oggettivo e soggettivo, secondo quanto previsto dalla citata norma in relazione all'art. 73 (già 87) 10 comma lett. c) del D.P.R. n. 917 del 1986, ritiene necessaria, ai fini del godimento dell'esenzione, l'utilizzazione diretta degli immobili..
La Suprema Corte, con ordinanza n. 8073 del 21 marzo 2019, ha ritenuto che il Comune avesse ragione.
I giudici di legittimità hanno ricordato che l’orientamento consolidato è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore come condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, D.L.vo n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente "esentabili". È, infatti, insegnamento della Corte di cassazione quello secondo cui, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione che l'art. 7, comma 1, lett. i), del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. In particolare, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del più volte citato D.L.vo n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale.
Nel caso di specie, l'assunto difensivo della ricorrente, che mirava ad interpretare il disposto dell'art. 7 comma 1 lett. i) del D.L.vo n. 504 del 1992, nel senso che anche un "utilizzo indiretto" attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorché anch'esso senza finalità di lucro, rientrerebbe nel perimetro normativo dell'esenzione fiscale richiesta, non è stato ritenuto condivisibile.
Rodolfo Murra
(26 marzo 2019)
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