Corte di Cassazione
ICI/IMU: l'asilo gestito da terzi nei locali di proprietà della Parrocchia paga?
L'esenzione non spetta in caso di utilizzo indiretto da parte dell'Ente proprietario.
Con sentenza depositata il 3 dicembre 2014 la Commissione Tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello proposto da una Parrocchia livornese nei confronti del Comune, per la riforma della sentenza di primo grado del giudice di primo grado che aveva ritenuto fondati i ricorsi proposti dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2006 al 2010, con i quali l'Ente locale aveva richiesto il tributo riguardo a due immobili di proprietà della Parrocchia, utilizzati per l'esercizio di scuola materna da una Associazione. La sentenza di appello, in accoglimento di detto gravame, ha ritenuto così la sussistenza dei presupposti per usufruire della richiesta esenzione dal tributo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.L.vo n. 504 del 1992, osservando che l'attività svolta dalla succitata associazione fosse riconducibile ad attività oggettivamente esente, così come entrambi i soggetti, asilo e Parrocchia, potessero fruire dell'esenzione ICI in virtù delle loro caratteristiche soggettive.
Avverso detta pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la Parrocchia ha resistito.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14667 del 18 luglio 2016, ha accolto il ricorso ritenendo che i giudici di merito avessero mal giudicato.
La decisione impugnata è erronea, perché equipara l’Associazione privata che utilizza l’asilo alla Parrocchia medesima, così di fatto sdoppiando i requisiti per il godimento dell'esenzione, laddove la controversia attiene unicamente all'individuazione o meno della Parrocchia quale soggetto passivo dell'ICI nel periodo in contestazione.
Ciò rilevato, la decisione impugnata, si è insanabilmente posta in contrasto con il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett i) del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione), non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'Ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse.
Né a dire che nella specie potesse trovare ingresso quell’orientamento recente, più favorevole al contribuente, a mente del quale spetta comunque l’esenzione – anche in presenza di utilizzo da parte di terzi – sempre che il bene sia stato concesso in comodato gratuito e risulti utilizzato da altro ente non commerciale, per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente: tale accertamento, invero, non è stato affatto compiuto dai giudici di merito e, quindi, da ciò è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale.
Rodolfo Murra
(24 luglio 2016)
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