Consiglio di Stato
Vietati i concorsi a porte chiuse
La Commissione d'esame non voleva intrusi durante le prove orali ed affiggeva sulla porta d'ingresso un cartello ben visibile con scritto "non disturbare".
La Regione Marche, con decreto del Presidente della Giunta n. 22 del 2 dicembre 1992, indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di qualifica dirigenziale, per la figura professionale di Ingegnere ed Architetto.
Le prove orali si svolgevano in un’aula sulla cui porta di ingresso era stato apposto, ben visibile e con caratteri vistosi, un cartello ove era scritto “non disturbare”: dunque, in definitiva, la Commissione aveva preteso che le prove orali si svolgessero (così come poi è stato) senza la presenza del pubblico.
Uno dei candidati che ha riportato una grave insufficienza nelle predette prove orali ha però proposto ricorso al TAR Marche, mentre altri – che pure avevano ottenuto la sufficienza senza comunque risultare vincitori – hanno gravato l’esito concorsuali per altri e diversi motivi.
Successivamente, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di dover annullare il concorso in via di autotutela e di doverne indire, poi, uno nuovo: tutti i ricorrenti hanno superato la nuova selezione e sono stati assunti, anche se dieci anni più tardi rispetto al concorso annullato. Proprio per questo hanno dunque insistito per la declaratoria di illegittimità delle prove originarie, al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 agosto 2014 n. 4162, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo grave il contegno assunto dalla commissione esaminatrice (che fu fatta oggetto, peraltro, di apposita indagine) di far svolgere a porte chiuse le prove orali del concorso. Tale comportamento, ha osservato il giudice di appello, “stigmatizza una palese violazione dei principi validi per tutte le procedure concorsuali, anche per quelle degli enti locali e contenute nel d.p.r. n. 487 del 1994 come modificato dal d.p.r. n. 693 del 1996 (le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione), oltre naturalmente alla violazione del generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, normativamente fissato dalla l. n. 241 del 1990".
Rodolfo Murra
(17 agosto 2014)
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