Tribunale per i Minorenni di Roma
Primo caso di adozione di una bambina che vive con una coppia omosessuale di donne
La bimba di 5 anni - figlia di una delle due conviventi, grazie alla procreazione assistita eterologa - e' stata adottata dalla compagna della madre.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, per la prima volta in Italia, ha riconosciuto l’adozione di una bambina di cinque anni che vive con una coppia omosessuale formata da due donne, sposate all’estero.
La bambina è figlia di una delle due donne, grazie alla procreazione assistita eterologa realizzata in un Paese dell’est europeo. In questo modo, i giudici hanno consentito l’adozione della minore da parte della compagna della madre.
Si tratta, pertanto, di un tipico caso definito “stepchild adoption”, già consentita in altri Paesi e che, sostanzialmente, è “l’adozione del figlio naturale o legittimo del partner, se non esista un altro genitore che lo ha riconosciuto”.
Le due donne vivono insieme da oltre dieci anni, abitano a Roma e sono due libere professioniste; tempo fa si erano rivolte all’Associazione Italiana avvocati famiglie e minori (Aiaf) per procedere con il ricorso per l’adozione; che è poi stato accolto in base all’art. 44 delle legge sull’adozione n. 184 del 1983, modificata dalla L. 149/2001.
La norma prevede la possibilità di adozione in casi particolari, come dichiarato da Maria Antonia Pili legale e presidente di Aiaf, vale a dire: “nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere con l’adulto (ndr : in questo caso si definisce “genitore sociale”) un rapporto affettivo e di convivenza consolidato nel tempo”. Ne dà notizia Ansa.
Pili ha aggiunto che tutto ciò va considerato “indipendentemente dall’orientamento sessuale dei genitori”, infatti nella norma richiamata non c’è “alcuna discriminazione fra coppie conviventi siano esse eterosessuali o omosessuali”.
L’avv. Pili ha anche chiarito che non si tratta di un provvedimento che “concede un diritto ex novo, ovvero di una situazione prima inesistente”, bensì “di garantire nell’interesse del minore la copertura giuridica a una situazione di fatto già consolidata, riconoscendo così diritti e tutela a quei cambiamenti sociali e di costume che il legislatore ancora fatica a considerare”.
In effetti, in questo caso, come in quelli dei giudici di Roma e Bologna -in tema di fecondazione eterologa- e del Tribunale dei Minori di Firenze -in materia di diritto del figlio adottivo di cercare la madre naturale-, siamo in presenza di un insieme di provvedimenti giudiziari “innovativi”, in materie delicatissime dove, nonostante sia passato del tempo dalle chiare pronunce della Corte Costituzionale o -nel caso di figli cresciuti da coppie gay- della Corte di Cassazione (11 gennaio 2013), il Parlamento è ancora bloccato dalle storiche contrapposizioni che hanno sempre diviso, in queste materie, sia la politica che la società civile.
Ma “la vita va avanti”, sembra essere il principio unificante che connette, non tanto sul piano giuridico, quanto su quello del “buonsenso”, tutti questi provvedimenti giudiziari, nella totale assenza delle decisioni del legislatore.
Moreno Morando
(29 agosto 2014)
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