TAR Lazio
Prove di ammissione al corso di laurea in medicina: se manca la firma nella scheda anagrafica la prova è nulla?
Un caso singolare esaminato, con buon senso, dal Tribunale Amministrativo del Lazio.
Un ragazzo, contestando il provvedimento con cui veniva annullata la sua prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2016/2017, adiva il T.A.R. Lazio convenendo in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Palermo.
Il ricorrente, nella suddetta prova, conseguiva il punteggio di 65,50, che gli avrebbe consentito, qualora la sua prova non fosse stata annullata, di essere inserito in posizione utile nella graduatoria nazionale. La motivazione sottesa all’annullamento del test di ammissione si fondava sul presupposto che la scheda anagrafica compilata dall’interessato risultava essere priva della sottoscrizione attestante la veridicità delle informazioni fornite, quali il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
Il T.A.R. Lazio, Sez. Terza, dapprima con ordinanza cautelare ammetteva il ricorrente, con riserva, al corso di laurea, e successivamente tratteneva la causa in decisione, accogliendo il gravame con sentenza n. 2448 pubblicata in data 5 marzo 2018.
I giudici di Via Flaminia, in prima battuta, hanno motivato la loro decisione basandosi su quanto disposto dal D.M. n. 546 del 2016, il quale attribuisce alla scheda anagrafica debitamente compilata e sottoscritta, l’esclusivo rilievo di consentire alla Commissione l’identificazione del candidato. La finalità della sottoscrizione della scheda, si sottolinea nella sentenza, “è esclusivamente quella di porre l’attenzione del candidato e sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima), e sull’avvenuta verifica della corrispondenza delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione di errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica. Ne deriva, quindi, che alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento alle quali il D.M. n. 546/2016 attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo di risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica”. Ogni scheda anagrafica, infatti, è abbinata ad un modulo-risposte, sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare con certezza che quel determinato modulo sia stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti nella scheda.
L’orientamento enunciato nella sentenza in commento, necessita di una lettura congiunta con il noto principio “di strumentalità delle forme” di cui sono espressione anche gli articoli 21 octies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990, secondo cui “l’invalidità di un atto può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo”.
Il Collegio giudicante, dunque, all’assolvimento dell’adempimento relativo alla mancata sottoscrizione ha attribuito un mero rilievo di irregolarità formale, non essendo intercorsa alcuna contestazione né sui dati identificativi del candidato, né sulla coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo-risposte e sulla scheda anagrafica, finendo per attribuire fondatezza alle pretese del ricorrente, accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento ministeriale nella parte in cui disponeva l’annullamento della sua prova d’esame.
Mattia Murra
(9 marzo 2018)
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