Temi della Camera dei Deputati
Immigrati, ridotto a 90 giorni il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione
La procedura di espulsione dello straniero irregolare con le novità della legge europea 2013-bis (L. n. 161/2014) e tutte le tipologie dei Centri per gli immigrati.
La legge europea 2013-bis (L. n. 161 del 2014) ha ridotto a 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Sui temi dell'attività parlamentare, la Camera dei Deputati ha ricostruito l'innovato quadro normativo precisando che l’articolo 3 è intervenuto su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguarle al diritto comunitario, tra cui anche l’art. 14, comma 5, del testo unico immigrazione, D.Lgs. 286/1998. (Apri la Tabelle delle modifiche normative)
La disposizione previgente del comma 5 prevedeva che la convalida da parte del giudice della decisione di trattenimento comportasse una permanenza nel CIE di 30 giorni. Nel caso in cui tale periodo non fosse stato sufficiente all'identificazione dell'interessato o all'acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio, il giudice poteva disporre una proroga del trattenimento per altri 30 giorni, ulteriormente prorogabili dietro richiesta del questore, una prima volta di 60 giorni e poi di altri 60 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni. Solo in alcuni casi specifici (ossia quando non fosse stato possibile procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione del Paese terzo interessato al rimpatrio del cittadino o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi) il questore poteva chiedere ulteriormente al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a 60 giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori 12 mesi.
La normativa comunitaria (direttiva 2008/115/CE, c.d. direttiva rimpatri, art. 15, par. 5 e 6) stabilisce che ciascun Stato membro stabilisce liberamente il periodo di trattenimento massimo nei centri di identificazione che non può superare tuttavia i 180 giorni. E' data la possibilità agli Stati membri di prolungare il periodo di trattenimento nei CIE di altri 12 mesi nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.
Nel corso dell'esame del disegno di legge europea in prima lettura alla Camera è stata soppressa la possibilità della ulteriore proroga di 12 mesi, oltre ai 180 giorni, attivabile esclusivamente in presenza delle condizioni particolari sopra indicate (riconducibili sostanzialmente all'inerzia del Paese terzo).
Inoltre, permane la possibilità del questore di chiedere le proroghe del trattenimento, ulteriore ai primi 60 giorni (30+30) stabiliti dal giudice, tuttavia le proroghe (non più definite nel numero, ma sempre nel numero massimo di giorni) possono essere richieste nel caso in cui siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero qualora sia necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio.
Con un'altra modifica introdotta dalla Camera, è stato previsto che qualora lo straniero sia stato già trattenuto in carcere per un periodo pari a 180 giorni (ossia per un tempo corrispondente a quello massimo di trattenimento nei CIE) può essere trattenuto in un centro per un periodo massimo di 30 giorni.
Inoltre, si prevede l'avvio della procedura di identificazione nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto da parte del questore già durante la detenzione ponendo in capo alla direzione della struttura penitenziaria il compito di richiedere al questore le relative informazioni. Il questore avvia la relativa procedura presso le autorità diplomatiche competenti. Per agevolare le operazioni di identificazione, il detenuto viene tradotto, su richiesta del questore, presso il più vicino posto di polizia. Si ricorda che una disposizione simile è recata all'articolo 16, comma 5-bis (introdotto dal D.L. 146/2013, art. 6, comma 1, lett. c): dove si prevede una analoga procedura "veloce" di identificazione in carcere, per i detenuti per i quali è stata disposta l'espulsione da parte del prefetto (ai sensi dell'art. 13, comma 2) e che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
Nel corso dell'esame da parte del Senato la disposizione è stata ulteriormente modificata al fine di ridurre il limite massimo di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione da 180 a 90 giorni, anche con riferimento alla disposizione che riguarda lo straniero già trattenuto in carcere.
Nel comunicato la Camera ricorda, inoltre, che tra il 2 e il 9 dicembre 2013 sono state discusse alcune mozioni e una risoluzione riguardanti la disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alla problematica dei centri di identificazione ed espulsione. Tra gli atti approvati, viene segnalata la mozione Zampa ed altri n. 1-00156 che impegna il Governo a ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettività dei provvedimenti di espulsione) e costosi e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione.
Anche il decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, introduce anche alcune disposizioni in materia di trattenimento degli immigrati.
In primo luogo, come indicato sopra, viene modificata la disciplina dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, ampliando il campo di possibile applicazione della misura e delineando i diversi ruoli di direttore del carcere, questore e magistratura di sorveglianza, prevedendo una velocizzazione delle procedure di identificazione (art. 6).
Inoltre, tra le funzioni attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito dal'articolo 7, sono previste anche la verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20 (trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione), 21 (modalità del trattamento), 22 (funzionamento dei centri) e 23 (attività di prima assistenza e soccorso) del regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di immigrazione, con accesso senza restrizione alcuna in qualunque locale.
Interessante è poi la ricostruzione operata dalla Camera dei Deputati del quadro normativo e delle diverse tipologie dei centri di accoglienza e trattenimento per gli immigrati
In Italia vi sono diverse tipologie di centri destinati all’accoglienza e al trattenimento di immigrati, riconducibili sostanzialmente a tre tipi di strutture:
Centri di identificazione ed espulsione (CIE)
Centri di accoglienza (CDA)
Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA)
I Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ex Centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA), sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione disciplinati dall’art. 14 del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998).
I motivi di possibile trattenimento, che deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria, sono i seguenti: perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a giudizio di convalida, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.
In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
Esistono, inoltre, altre due tipologie di strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari.
I Centri di accoglienza (CDA) sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento.
I Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) sono strutture che ospitano per un periodo limitato lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 204, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha incrementato di 3 milioni di euro per l’anno 2014 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all’art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416), al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) in numero pari o superiore alle 3.000 unità.
Esiste una ulteriore tipologia di centri, i Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA); si tratta di strutture localizzate in vicinanza dei luoghi di sbarco destinate all’accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore).
La Direzione
(20 novembre 2014)
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