Obblighi genitoriali
Cassazione: e' un parassita il quarantenne mantenuto dai genitori
Monito della Suprema Corte contro il fenomeno del "parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani". La crisi economica del Paese non e' una buona scusa per i figli ultraquarantenni disoccupati.
Si sa, prima o poi per tutti arriva il momento di troncare il cordone ombelicale che ci lega alla famiglia.
Tuttavia in Italia questo fatidico momento tarda sempre di più ad arrivare, responsabile di questo, oltre ad una congiuntura economico-sociale di certo sfavorevole, il disinteresse nella ricerca della propria indipendenza economica dimostrato, in alcuni casi, da parte della prole ormai adulta.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18076/2014, ha provveduto a troncare il cordone ombelicale di due giovani ultraquarantenni, (nati rispettivamente nel 67 e nel 68) revocando il beneficio dell’assegnazione della casa coniugale alla madre, proprio in virtù dell’ormai veneranda età dei figli non ancora autosufficienti.
I giudici di Piazza Cavour hanno considerato che ai fini del riconoscimento dell’obbligo del mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri che assumono un rigore sempre più crescente all'aumentare dell'età dei figli.
In quest’ordine di idee la Corte ha rilevato che se il diritto al mantenimento del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, tale obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il detto percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampliamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società.
In conclusione, con la pronuncia in commento, la Corte ha voluto affermare il principio per cui la tutela della prole, quantomeno sul piano giuridico, non possa essere protratta oltre quei ragionevoli limiti di tempo al di là dei quali la stessa si risolverebbe, per usare un’espressione degli stessi ermellini, “in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”.
Fonte: Corte di Cassazione
Eleonora Finizio
(19 settembre 2014)
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