Retribuzione dei Prefetti
Contenimento della spesa pubblica: si applica ai Prefetti l'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78 del 2010?
Una inedita pronuncia del TAR Campania.
Il TAR Campania è stato chiamato, a quanto pare per la prima volta in assoluto (il carattere della novità della lite è stato infatti utilizzato per giustificare la compensazione delle spese processuali), a stabilire se l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sia o meno applicabile al personale appartenente alla “carriera prefettizia”, in considerazione dello speciale ordinamento regolato dal d.P.R. n. 105/2011 (letto in combinato disposto con l’art. 7, co. 4, del d.lgs. n. 139 del 2000).
L’art. 9 comma 21 citato, infatti, è una delle norme che hanno introdotto misure di contenimento della spesa pubblica: per quanto rileva in questa sede la disposizione prescrive che “per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni” – tra cui risulta espressamente contemplato anche il personale “della carriera prefettizia” – “le progressioni in carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni in carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Un Vice Prefetto aggiunto ha così impugnato dinanzi al TAR campano il decreto ministeriale del 12 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento politiche del personale – di attribuzione del trattamento economico ai vice prefetti promossi con effetto dal 1° gennaio 2011, sostenendo altresì di aver diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica di viceprefetto con le progressioni economiche relative.
Il TAR, con sentenza del 2 aprile 2015 n. 1957, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il d.lgs. n. 139 del 2000 – di disciplina del “rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266” – dispone, oltre che l’unitarietà della carriera prefettizia (art. 1), l’articolazione della carriera de qua in tre diverse qualifiche – “prefetto, vice prefetto e viceprefetto aggiunto” – a cui corrisponde l’esercizio di differenti funzioni, espressamente indicate nella tabella B (art. 2);
b) ai sensi del medesimo decreto, il passaggio dalla qualifica di vice prefetto aggiunto a quella di vice prefetto avviene mediante una “valutazione comparativa”, utile per l’ammissione ad un corso di formazione con un esame finale, e la redazione – in ultimo – di una graduatoria;
c) lo stesso decreto configura il passaggio tra le suindicate qualifiche espressamente in termini di “promozione” (art. 7, comma 4, e art. 8, comma 4) e, dunque, di sviluppo di carriera;
d) non si ravvisano ragioni per ritenere inapplicabile l’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010, posto che il personale della carriera prefettizia risulta ivi espressamente contemplato attraverso il rinvio operato al Testo unico del pubblico impiego;
e) non vale, poi, a condurre ad una differente soluzione il riferimento all’adozione del D.P.R. 23 maggio 2011, n. 105, posto che quest’ultimo è di “recepimento” di un accordo sindacale relativo ad un periodo precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 (ossia, “al biennio economico 2008-2009”) e, dunque, è estraneo al periodo preso in considerazione dal citato articolo 9, comma 21, del d.l. in argomento. Al riguardo, appare, anzi, possibile affermare che il D.P.R. di cui trattasi – dando atto dell’adeguamento dell’Amministrazione a quanto prescritto dal d.l. n. 78 del 2010, seppure con riferimento all’art. 9, comma 4, impositivo del limite del 3,20% in relazione agli “aumenti retributivi” per il biennio 2008/2009 – assume sostanzialmente carattere confermativo della già rilevata applicabilità del citato art. 9, comma 21, anche al personale della carriera prefettizia.
Va infine sottolineato che il Tribunale amministrativo ha statuito, in via pregiudiziale, la propria competenza territoriale (messa in dubbio dalla difesa erariale), in ragione della sede di servizio del ricorrente, e poi ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010.
Rodolfo Murra
(9 aprile 2015)
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