Consiglio di Stato
L'illegittima occupazione dei fondi da parte della P.A.
Il doppio danno derivante dal ritardo nella esecuzione delle sentenze di condanna alla restituzione/acquisizione.
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 30.11.2015 n. 5416 - richiamando i precedenti giurisprudenziali (ex aliis n. 00437/2015) - ha affermato che il ritardo nella esecuzione delle sentenze di condanna alla restituzione/acquisizione dei fondi illecitamente occupati oltre ad essere dannosamente defatigatorio per la parte pubblica complessivamente è anche doppiamente dannoso.
Infatti, l’effetto cui approda è - oltre quello di far sì che l’Amministrazione inadempiente venga condannata al pagamento delle spese di giudizio e ad eventuali statuizioni connesse ex artt. 112-114 del cpa - quello di ritardare il momento della acquisizione del bene o della sua restituzione al privato previa remissione in pristino.
In particolare nella ipotesi in cui l’Ente preposto alla adozione del provvedimento ex art. 42 bis del Testo Unico non ritenga di emettere il provvedimento acquisitivo ivi contemplato, si determina il perpetrarsi di una illegittima occupazione che farà lievitare inevitabilmente l’importo da corrispondere al privato.
Fonte: Consiglio di Stato
La Direzione
(4 dicembre 2015)
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