Difesa personale
Porto d'armi: il diniego di rinnovo deve essere adeguatamente motivato
Il Consiglio di Stato: l'ampia discrezionalità amministrativa della P.A. deve rispettare i principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento del privato.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04858/2014, ha definitivamente accolto le ragioni avanzate da un cittadino lombardo che aveva visto illegittimamente respingere dal Prefetto la propria istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale in ragione della scarsa entità del volume d’affari dichiarato dal ricorrente.
Il cittadino in questione era titolare di una licenza per porto di pistola per difesa personale dal 1997, rinnovata di anno in anno fino al 2011. Tale licenza veniva rilasciata a seguito di un tentativo di estorsione subito nel 1996 dal ricorrente e dalla sua famiglia. Non essendo mutati i presupposti che avevano determinato l’originario rilascio ed in considerazione dei successivi rinnovi, il ricorrente presentava fiducioso istanza di rinnovo per il periodo 2011-2012, indicando le ragioni a supporto della richiesta, quali l’elevato tasso di criminalità della zona limitrofa la sua abitazione e l’elevato volume d’affari che lo vede coinvolto, ma il prefetto respingeva l'istanza.
Il Giudice amministrativo, accogliendo le ragioni del protagonista della vicenda sia in primo che in secondo grado, ha inteso ripristinare le ragioni del ricorrente, affrontando il delicato tema della discrezionalità della Pubblica amministrazione nel rilasciare determinati provvedimenti in tema di Pubblica Sicurezza.
Nello specifico, il giudice amministrativo ha precisato che l'elevata discrezionalità di cui è indubbiamente titolare l’Autorità di pubblica sicurezza in tale materia, deve, tuttavia, essere esercitata secondo i principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa, senza che ciò possa trasmodare in irrazionalità manifesta.
Pertanto, secondo quest’ordine di idee, in caso di diniego del rinnovo della licenza, la Pubblica Amministrazione procedente non potrà esimersi dall’indicare, nella motivazione, “il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l’avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo” .
Eleonora Finizio
(27 settembre 2014)
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