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TAR CALABRIA

Diniego di rinnovo del porto d'armi

La sussistenza di precedenti penali. L’abuso delle armi. L’affidabilita del richiedente.

Il Questore di Vibo Valentia rigettava l’istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso di caccia presentata da un cittadino, motivando il provvedimento con la sussistenza di procedimenti penali a carico dello stesso ed in particolare per aver edificato un manufatto in assenza di concessione edilizia, per il reato di interruzione di pubblico servizio, e, soprattutto, per non aver osservato l’obbligo dell’istruzione elementare dei minori. Sarebbe quest’ultimo reato, in particolare, ad essere ostativo al rilascio dell’autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 12 R.D. 3 giugno 1931 n. 773.

Il destinatario dell’atto negativo lo impugnava dinanzi al TAR Calabria.

Il giudice amministrativo accoglieva l’impugnativa con sentenza 8 novembre 2018 n. 1884

Il Collegio ha premesso che in materia di porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere discrezionale, correlato anche alla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti. Più in dettaglio, considerata la finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi, per giustificare l’adozione dei provvedimenti medesimi non è richiesto un comprovato abuso ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell’autorità di polizia circa la possibilità di abusare delle armi medesime. In altre parole, per revocare o ricusare una licenza in materia di armi, non occorre un oggettivo e accertato abuso, essendo sufficiente una erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto.

Allora, nella prospettiva secondo cui, per giustificare dinieghi di rinnovo, revoche, divieti come quello analogo a quello in discorso, non occorre un accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che l’interessato non dia affidamento di non abusare delle stesse, per sorreggere un diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi bastano singoli episodi, anche privi di rilievo penale, il che si ha anche quando il procedimento penale sia stato archiviato senza che sia venuta meno la materialità del fatto ascritto, purché l’apprezzamento della pubblica amministrazione non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.

Tuttavia, nel caso all’attenzione del Collegio, non sussisteva, però, alcuna causa automatica ostativa al rinnovo della licenza di porto d’armi. Anzi dalla documentazione acquisita in sede istruttoria è risultato che i procedimenti penali valorizzati dalla Questura erano ancora pendenti, ed il ricorrente ha prodotto certificazione che escludeva che avesse riportato condanne per i reati ipotizzati.

Pertanto, la sentenza ha osservato che i fatti attribuiti al ricorrente non erano in alcun modo connessi all’uso delle armi, sicché non risulta conforme al criterio di ragionevolezza inferirvi, in assenza di ulteriori elementi, l’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.

 

Rodolfo Murra

(14 novembre 2018)

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