Depenalizzazione
La non punibilità dei reati lievi alle Sezioni Unite
A distanza di un mese dall'entrata in vigore già tre questioni interpretative.
Il D.lgs. 16.03.2015 n° 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015, recante "disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", sebbene abbia anche efficacia retroattiva, come statuito anche dalla Suprema Corte, è in vigore solo a partire dal 2 aprile 2015.
Come noto, l’obiettivo di detto provvedimento è la revisione del sistema sanzionatorio e l'attuazione della legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.
I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p., sono i seguenti:
- la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
- la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
La terza Sezione della Corte di cassazione, il 7 maggio 2015, ha già rimesso alle Sezioni unite della Corte la trattazione di ben 3 questioni scaturenti dall’ applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., introdotto ex art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, sulla non punibilità del fatto di particolare tenuità.
- "Se il concorso formale di reati escluda l'applicabilità dell'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto in relazione alla previsione di cui all'art. 131-bis, comma 3, ultima parte, cod. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 28/2015".
- “Se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima volta la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. introdotto con normativa successiva alla presentazione del ricorso".
- “ Se, a fronte di ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, sia consentito alla Corte valutare, anche d'ufficio, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., introdotto con normativa successiva alla presentazione del ricorso".
Si attendono le decisioni del Supremo organo giurisdizionale di legittimità che, nella sua speciale composizione delle SS. UU., ha il compito precipuo di orientare la giurisprudenza.
Allo stato, l'ufficio del Massimario della Cassazione ha diffuso una relazione di orientamento della giurisprudenza su queste problematiche.
Giovanni Tartaglia Polcini
(14 maggio 2015)
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